Art. 17.

                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3  del  presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare  tramite il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando  generale  dell'Arma dei carabinieri provvedera' a richiedere
alle  amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori  del  concorso  medesimo  ai  sensi  delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante   decade   dai   benefici   eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    3. Verranno acquisiti d'ufficio:
      il certificato generale del casellario giudiziale;
      il  nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per
gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in
servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.