Art. 17. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare tramite il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Verranno acquisiti d'ufficio: il certificato generale del casellario giudiziale; il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.