Art. 19.

              Vincoli di servizio - Disposizioni varie

    1. I concorrenti, compresi quelli delle Scuole militari, dovranno
contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia militare di
Modena  per  compiere  il  tirocinio una ferma volontaria di mesi due
quali  allievi  carabinieri,  dalla  quale saranno prosciolti qualora
rinuncino  successivamente  al  tirocinio  o  non  lo  superino o non
vengano  comunque ammessi al corso. Ai sensi dell'art. 18 della legge
31 maggio  1975,  n. 191,  tale periodo di ferma volontaria non sara'
computabile per i concorrenti di sesso maschile nella ferma di leva.
    2.   I   concorrenti   che   siano  ufficiali  di  complemento  o
sottufficiali  in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia
militare  di  Modena  per la frequenza del tirocinio e fino al giorno
antecedente  la  data  di ammissione al corso in qualita' di allievi.
Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia
la  frequenza  del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque
ammessi all'Accademia.
    3.   I   concorrenti  che  all'atto  della  presentazione  presso
l'Accademia  militare  di Modena per la frequenza del tirocinio siano
gia'  alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso
e  sino  all'eventuale  ammissione  all'Accademia, nella posizione di
comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli Enti
di  provenienza  qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del
tirocinio  o  non  lo  superino  o  non vengano, comunque, ammessi al
corso.
    4.  I  militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a
cadere  durante  la  frequenza  del  tirocinio  saranno trattenuti in
servizio,  con  il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
    5.  Tutti  coloro che saranno ammessi al corso presso l'Accademia
militare  di  Modena  acquisiranno  la qualifica di allievi, dovranno
contrarre  una  ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi
alle  leggi  ed  ai  regolamenti  militari  come allievi carabinieri.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  obbligo  di  ferma  saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto.
    6.  Tutti  gli  allievi,  all'atto  della  ammissione  al  corso,
qualunque   sia  la  loro  provenienza,  dovranno  sottoscrivere  una
dichiarazione  dalla  quale  risulti  che sono edotti dell'obbligo di
rimanere  in servizio per un periodo di nove anni che, ai sensi delle
vigenti  disposizioni,  dovranno  assumere  all'atto  della  nomina a
sottotenente  in  servizio  permanente effettivo, come prescritto dal
successivo art. 21.