Art. 2. Riserve di posti 1. Dei cinquanta posti messi a concorso di cui al precedente art. 1 del presente decreto 1 (uno) e' riservato ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, 5 (cinque) sono riservati agli allievi delle Scuole militari, sempreche' abbiano riportato giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette Scuole e conseguano al termine dell'anno scolastico 2002/2003 il diploma di maturita' classica o scientifica. 2. Fermo restando quanto indicato nel precedente art. 1, comma 3, i posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri concorrenti idonei.