Art. 2.

                          Riserve di posti

    1.  Dei  cinquanta  posti  messi  a concorso di cui al precedente
art. 1  del  presente  decreto 1 (uno) e' riservato ai concorrenti in
possesso,  all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande,  dell'attestato  di  bilinguismo  previsto  dall'art.  4 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 luglio 1976, n. 752 e
successive  modificazioni,  5  (cinque)  sono  riservati agli allievi
delle  Scuole  militari,  sempreche'  abbiano  riportato  giudizio di
idoneita'  in attitudine militare presso dette Scuole e conseguano al
termine  dell'anno  scolastico  2002/2003  il  diploma  di  maturita'
classica o scientifica.
    2. Fermo restando quanto indicato nel precedente art. 1, comma 3,
i  posti  riservati  che  non  fossero ricoperti per insufficienza di
concorrenti   idonei   saranno   devoluti,   secondo  l'ordine  della
graduatoria, agli altri concorrenti idonei.