Art. 20. Trattamento economico degli Allievi 1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche' la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dal personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, sono a carico dell'Amministrazione della difesa. 2. Agli allievi provenienti senza soluzione di continuita' dai ruoli del complemento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, dal ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri, dal ruolo dei brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri, nonche' dai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa delle altre Forze armate, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale. 3. Agli allievi non provenienti dai ruoli di cui al precedente, comma 2 sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.