Art. 20.

                 Trattamento economico degli Allievi

    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la   successiva  manutenzione  del  corredo  per  i  provenienti  dal
personale  in  servizio  permanente  dell'Arma  dei carabinieri e dai
sottufficiali  e  dai  volontari  in  servizio permanente delle altre
Forze armate, sono a carico dell'Amministrazione della difesa.
    2.  Agli  allievi  provenienti senza soluzione di continuita' dai
ruoli  del complemento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma
dei carabinieri, dal ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri,
dal  ruolo  dei  brigadieri  ovvero  dagli  appuntati  e carabinieri,
nonche'  dai  ruoli  dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di
truppa  delle  altre  Forze  armate,  qualora  gli emolumenti fissi e
continuativi  in  godimento  siano superiori a quelli spettanti nella
nuova  posizione,  e'  attribuito  un  assegno  personale  pari  alla
relativa   differenza,   riassorbibile   con   i   futuri  incrementi
stipendiali  conseguenti  a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.
    3.  Agli  allievi non provenienti dai ruoli di cui al precedente,
comma 2 sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo
le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.