Art. 22.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso  il  Centro  nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale  dell'Arma  dei carabinieri per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione  del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra  i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento del
Comando   generale   dell'Arma   dei  carabinieri,  responsabile  del
trattamento.  Il  titolare  del  trattamento e' il direttore generale
della Direzione generale per il personale militare.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto dalla
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 20 dicembre 2002
                                       Ten. Gen.: Cosimo D'Arrigo