Art. 3. Requisiti di partecipazione 1. I concorrenti devono: a) aver compiuto al 31 dicembre 2003 il diciassettesimo anno di eta' e non aver superato il ventiduesimo anno di eta' alla data del 1 ottobre 2003, cioe' essere nati nel periodo dal 1 ottobre 1981 al 31 dicembre 1986, estremi compresi sia se di sesso maschile che di sesso femminile. I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri non devono aver superato il ventottesimo anno di eta' alla data del 1 ottobre 2003. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 490/1997, il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. Detta elevazione non si applica ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma dei carabinieri; b) essere cittadini italiani; c) godere dei diritti civili e politici; d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri; e) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato; f) non essere imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza, ne' in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; g) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2002/2003 un titolo di studio avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati; h) per i soli concorrenti di sesso maschile: non essere stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa; non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230; non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente. 2. L'ammissione al corso e' subordinata al possesso della idoneita' sotto il profilo dell'efficienza fisica, sanitario ed attitudinale, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10. 3. L'ammissione al corso dei vincitori e' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia, del possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'astensione dai comportamenti di cui all'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalita' prescritte dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per quelli di cui al precedente, comma 1, lettere a), f) e g), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4 e mantenuti fino alla ammissione in Accademia e per tutta la durata del ciclo formativo.