Art. 3.

                     Requisiti di partecipazione

    1. I concorrenti devono:
      a) aver compiuto al 31 dicembre 2003 il diciassettesimo anno di
eta' e non aver superato il ventiduesimo anno di eta' alla data del 1
ottobre  2003,  cioe'  essere  nati nel periodo dal 1 ottobre 1981 al
31 dicembre  1986,  estremi  compresi sia se di sesso maschile che di
sesso femminile.
    I  marescialli  ed  i  brigadieri  dell'Arma  dei carabinieri non
devono  aver  superato  il  ventottesimo anno di eta' alla data del 1
ottobre 2003.
    Ai   sensi   dell'art.   4,   comma 3,  del  decreto  legislativo
n. 490/1997,  il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo  servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso,  comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o  abbiano  prestato  servizio  militare  nelle  Forze  armate. Detta
elevazione  non  si applica ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma
dei carabinieri;
      b) essere cittadini italiani;
      c) godere dei diritti civili e politici;
      d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nell'Arma dei carabinieri;
      e)  non  essere  stati  dimessi,  per motivi disciplinari o per
inattitudine  alla  vita  militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
      f)  non  essere imputati per delitti non colposi o sottoposti a
misure di prevenzione e di sicurezza, ne' in situazioni incompatibili
con  l'acquisizione  ovvero la conservazione dello stato di ufficiale
dell'Arma dei carabinieri;
      g)  aver  conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno  scolastico  2002/2003  un  titolo  di studio avente durata
quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  all'Universita', ovvero un
titolo  di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto  per  l'ammissione  ai  corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
    La   partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
      h) per i soli concorrenti di sesso maschile:
        non   essere   stati   riformati   alla   visita  di  leva  o
successivamente ad essa;
        non  essere  stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi  a  prestare  "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
        non  essere  stati  dichiarati  non  idonei all'avanzamento o
avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale
militare in servizio permanente.
    2.  L'ammissione  al  corso  e'  subordinata  al  possesso  della
idoneita'  sotto  il  profilo  dell'efficienza  fisica,  sanitario ed
attitudinale,   da   accertarsi   con  le  modalita'  prescritte  dai
successivi articoli 8, 9 e 10.
    3.  L'ammissione  al  corso  dei vincitori e' inoltre subordinata
all'accertamento   d'ufficio,   anche  successivo  all'ammissione  in
Accademia,  del  possesso  delle qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 26  della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'astensione dai
comportamenti  di cui all'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382,
secondo le modalita' prescritte dalla vigente normativa.
    4.  I  requisiti  di  partecipazione,  salvo  quanto previsto per
quelli  di  cui  al  precedente, comma 1, lettere a), f) e g), devono
essere  posseduti  alla data di scadenza del termine di presentazione
delle  domande  indicato  nel successivo art. 4 e mantenuti fino alla
ammissione in Accademia e per tutta la durata del ciclo formativo.