Art. 7.

                  Prova scritta di cultura generale

    1.  La  prova scritta, della durata di sei ore, consistera' in un
elaborato  da  svolgere con le modalita' e sui programmi previsti per
il  conseguimento  del  diploma  di  istruzione secondaria di secondo
grado. Alla stessa saranno ammessi i concorrenti di cui al precedente
art.  6,  comma 8,  nonche'  quelli di cui al comma 2, del precedente
art. 6.
    Contenuto  e  modalita'  di  detta  prova  sono indicati nel gia'
citato allegato G al presente decreto.
    2.  La data e la sede della suddetta prova saranno comunicati con
avviso  che  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - 4a serie
speciale  -  del  4 marzo  2003  con  valore  di notifica a tutti gli
effetti  e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - del 4 marzo 2003 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
    3.  I  concorrenti  che  abbiano  ricevuto  la  comunicazione  di
ammissione  alla  prova  scritta  e  quelli  provenienti dalle Scuole
militari,  nonche'  i  concorrenti  giudicati  idonei  al termine del
tirocinio   in   precedenti  procedure  di  concorsi  per  esami  per
l'ammissione  ai  corsi dell'Accademia per l'Arma dei carabinieri, ma
non   ammessi   per   essersi  classificati  in  eccedenza  ai  posti
disponibili,  senza  attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti a
presentarsi  nella  sede,  nel  giorno ed all'ora previsti, muniti di
penna  a  sfera  ad  inchiostro  indelebile nero o blu e di documento
d'identita'  rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di
validita'.  Durante  lo svolgimento della prova sara' consentita solo
la   consultazione  di  vocabolari  della  lingua  italiana  messi  a
disposizione dalla commissione esaminatrice.
    4.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
saranno   esclusi   dal   concorso,   quali   che  siano  le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
    5.  Per  quanto  concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno  osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    6.  La  prova  scritta  si  intendera' superata se il concorrente
avra'  conseguito un punteggio di almeno 18/30i. Tale punteggio sara'
utile  per  la  formazione  delle  graduatorie  di  cui ai successivi
articoli 11, 15 e 16.
    7. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi
a sostenere le successive prove di concorso.
    8.  Notizie  circa  l'esito  della  prova scritta potranno essere
richieste,  non  prima  di  due  mesi dalla data di svolgimento della
stessa,  al  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per il
personale    militare   -   Ufficio   relazioni   con   il   pubblico
(tel. 06/4735.5941)   ovvero   al   Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri  - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza
Bligny  n. 2  -  00197 Roma (tel. 06/8098.2935 o 06/8098.2936) ovvero
consultando il sito web "www.carabinieri.it".