Art. 8. Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che supereranno la prova scritta di cultura generale di cui al precedente art. 7. 2. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione verra' indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette prove. 3. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro due mesi dalla data di svolgimento della prova scritta dovranno ritenersi esclusi dal concorso e potranno richiedere notizie sull'esito della stessa, trascorso il periodo suindicato, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico (tel. 06/4735.5941) ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma (tel. 06/8098.2935 o 06/8098.2936) ovvero consultando il sito web "www.carabinieri.it". 4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati nel successivo art. 12, comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette prove. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05 ) - esercizio obbligatorio; salto in alto (minimo 115 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio obbligatorio; salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 20 , massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 10 ) - esercizio obbligatorio; salto in alto (minimo 95 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio obbligatorio; salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 30 , massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nel gia' citato allegato H al presente decreto. 7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 5 e 6 determinera' giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinali e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quello facoltativo determinera' l'attribuzione di punteggi incrementali con le modalita' riportate nel gia' citato allegato H al presente decreto. Il medesimo allegato H contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica, di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera b), attribuira' ai concorrenti che abbiano superato tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente quello facoltativo il punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel gia' citato allegato H al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 10 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 11, 15 e 16.