Art. 8.

                     Prove di efficienza fisica

    1.  Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
che  supereranno  la  prova  scritta  di  cultura  generale di cui al
precedente art. 7.
    2.  La  convocazione  a  dette  prove  sara' data a mezzo lettera
raccomandata,  assicurata  o  telegramma  tramite il Comando generale
dell'Arma   dei   carabinieri  -  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento,  ufficio  reclutamento  e concorsi. Nella comunicazione
verra'  indicata  la  sede  presso la quale avranno luogo le suddette
prove.
    3. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro due mesi
dalla  data  di  svolgimento  della  prova scritta dovranno ritenersi
esclusi  dal  concorso e potranno richiedere notizie sull'esito della
stessa,  trascorso il periodo suindicato, al Ministero della difesa -
Direzione  generale per il personale militare - Ufficio relazioni con
il  pubblico (tel. 06/4735.5941) ovvero al Comando generale dell'Arma
dei  carabinieri  -  V  Reparto - ufficio relazioni con il pubblico -
Piazza  Bligny  n. 2  - 00197 Roma (tel. 06/8098.2935 o 06/8098.2936)
ovvero consultando il sito web "www.carabinieri.it".
    4.  Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
definite  nel  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale
dell'Arma  dei  carabinieri  emanato  in  applicazione  dell'art.  2,
comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato
nelle premesse.
    Alle  prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi  muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati
nel successivo art. 12, comma 1.
    La   mancata   presentazione  del  certificato  di  idoneita'  ad
attivita'  sportiva  agonistica  per  l'atletica  leggera in corso di
validita'  determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere
dette prove.
    5.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      piegamenti  sulle  braccia  (minimo  15,  tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      corsa  piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05 ) - esercizio
obbligatorio;
      salto  in alto (minimo 115 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio obbligatorio;
      salita  alla  fune  di  metri 4 (tempo massimo 20 , massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'allegato H, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
    6.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      piegamenti  sulle  braccia  (minimo  10,  tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      corsa  piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 10 ) - esercizio
obbligatorio;
      salto  in  alto (minimo 95 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio obbligatorio;
      salita  alla  fune  di  metri 4 (tempo massimo 30 , massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  femminile  e'  riportato  nel  gia'  citato  allegato H al
presente decreto.
    7.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo degli esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente,  nei precedenti commi 5 e 6 determinera' giudizio di
non  idoneita'  e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinali e l'esclusione dal concorso.
    Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente
di   quello   facoltativo  determinera'  l'attribuzione  di  punteggi
incrementali con le modalita' riportate nel gia' citato allegato H al
presente decreto.
    Il  medesimo  allegato H contiene disposizioni circa le modalita'
di  svolgimento  delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di esiti di
precedente   infortunio   o   di   infortunio   verificatosi  durante
l'effettuazione degli esercizi.
    8.  La  commissione  preposta alle prove di efficienza fisica, di
cui  al  successivo  art.  14,  comma 1,  lettera  b), attribuira' ai
concorrenti  che  abbiano  superato tutti gli esercizi obbligatori ed
eventualmente  quello  facoltativo  il  punteggio calcolato secondo i
criteri indicati nel gia' citato allegato H al presente decreto. Tale
punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 10
punti,  sara'  comunicato  seduta stante ai concorrenti e concorrera'
alla  formazione  delle graduatorie di cui ai successivi articoli 11,
15 e 16.