Art. 9. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 65 Roma, a cura della commissione di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'idoneita' sanitaria dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 3. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso di una statura non inferiore a m. 1,70, se di sesso maschile, non inferiore a m. 1,65 se di sesso femminile. 4. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: cardiologico con E.C.G.; oculistico; odontoiatrico; otorinolaringoiatrico; psichiatrico; analisi delle urine; analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia; creatininemia; transaminasemia (ALT-AST); bilirubinemia totale e frazionata; G6PDH (metodo quantitativo). I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposte ad accertamento ginecologico. La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente comma 3. 6. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: "idoneo" con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo, comma 7, e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel successivo comma 8; "non idoneo" con l'indicazione del motivo. 7. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al precedente comma 3, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; vista (VS) 2; udito (AU) 2. 8. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un incremento di 0,5 punti. Il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari, pertanto, sara' di punti 4,5. 9. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti da: imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali; disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria); stato di tossicodipendenza o tossicofilia; tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso. 10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al successivo art. 12, comma 1, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.