Art. 9.

                        Accertamenti sanitari

    1.  I  concorrenti  che  avranno  riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
nazionale  di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma
dei   carabinieri,  viale  Tor  di  Quinto  65  Roma,  a  cura  della
commissione  di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), ad accertamenti
volti alla verifica del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio
permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
    L'idoneita'  sanitaria  dei  concorrenti  sara'  accertata con le
modalita'  previste  dal  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
citato  nelle  premesse  e  con  quelle  definite  nel  provvedimento
dirigenziale   del  Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse.
    L'accertamento  dell'idoneita'  verra'  eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
    3.  I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso di una
statura  non inferiore a m. 1,70, se di sesso maschile, non inferiore
a m. 1,65 se di sesso femminile.
    4.  La  commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
      cardiologico con E.C.G.;
      oculistico;
      odontoiatrico;
      otorinolaringoiatrico;
      psichiatrico;
      analisi delle urine;
      analisi del sangue concernente:
        emocromo completo;
        glicemia;
        creatininemia;
        transaminasemia (ALT-AST);
        bilirubinemia totale e frazionata;
        G6PDH (metodo quantitativo).
    I   concorrenti   di   sesso   femminile  saranno  sottoposte  ad
accertamento ginecologico.
    La   commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
    5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 3.
    6.  La  commissione,  seduta  stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
      "idoneo"  con  indicazione  del  profilo  sanitario  di  cui al
successivo,  comma 7,  e  del  punteggio  calcolato secondo i criteri
indicati nel successivo comma 8;
      "non idoneo" con l'indicazione del motivo.
    7.  Saranno  giudicati  "idonei"  i  concorrenti  in possesso dei
requisiti indicati al precedente comma 3, cui sia stato attribuito il
seguente  profilo  sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO)
2;  apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;
apparati   vari  (AV)  2;  apparato  osteo-artro-muscolare  superiore
(LS) 2;  apparato  osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; vista (VS)
2; udito (AU) 2.
    8.  Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio    inteso    a    tenere    conto   delle   caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   Ad  ogni
coefficiente  2  di  ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del  profilo  stesso  sara' attribuito un incremento di 0,5 punti. Il
punteggio   massimo   conseguibile   al  termine  degli  accertamenti
sanitari, pertanto, sara' di punti 4,5.
    9. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
      imperfezioni  ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
      imperfezioni  ed  infermita'  per le quali le vigenti direttive
per  delineare  il  profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;
      disturbi  della  parola  anche  se  in  forma lieve (dislalia -
disartria);
      stato di tossicodipendenza o tossicofilia;
      tutte  quelle  malformazioni  ed infermita' non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e  con  il  successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri;
      malattie  o  lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero  dello  stato  di  salute  e  dei requisiti necessari per la
frequenza del corso.
    10.   Il   giudizio  riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo,  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    In  caso  di  positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
successivo art. 12, comma 1, la commissione non potra' in nessun caso
procedere   agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi  dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato
di  gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare.