Art. 13.

            Formazione della graduatoria finale di merito

    Al  termine  delle prove di selezione la commissione esaminatrice
di cui al precedente art. 6 formera' una graduatoria finale di merito
dei candidati risultati idonei.
    La  graduatoria  finale  di  merito  sara'  formata  in  base  al
punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente sommando:
      il  punteggio  riportato nella prova riguardante l'accertamento
delle qualita' culturali ed intellettive;
      il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito,
secondo quanto indicato al precedente art. 12.
    A parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso dei
titoli  preferenziali  di  cui  all'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e successive modificazioni,
che  non  contrastino con i requisiti stabiliti all'art. 11, comma 2,
del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196. In caso d'ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'.
    1. Per essere ritenuti validi i titoli in argomento devono essere
posseduti  alla  data  di scadenza dei termini di presentazione della
domanda  e  dichiarati in quest'ultima nell'apposito spazio riservato
sul modello "A".
    L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei
vincitori   saranno  formalizzate  con  provvedimento  del  direttore
generale  per  il  personale  militare,  tenendo  conto dell'aliquota
percentuale massima del 20% da assegnare al personale femminile.
    Il   decreto   relativo  alla  graduatoria  dei  vincitori  sara'
pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.