Art. 17.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma 1,  della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le  finalita'  di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del  rapporto  di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto  di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    Tali   diritti   potranno   essere  fatti  valere  nei  confronti
dell'ufficiale  o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento.  Il  titolare  del  trattamento e' il direttore generale
della direzione generale per il personale militare.
    Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo  secondo  la  normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 20 dicembre 2002
                                       Ten. Gen.: Cosimo D'Arrigo