Art. 5.

                       Esclusione dal concorso

    Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti  parteciperanno  con riserva a tutti gli accertamenti/prove
previsti dal presente decreto.
    I  candidati che, ad una verifica anche postuma, risultassero non
in  possesso  dei  requisiti  prescritti,  saranno, con provvedimento
motivato  del  direttore  generale  o  di  autorita' da lui delegata,
esclusi  dal  concorso,  ovvero  se vincitori, esclusi dalla relativa
graduatoria  o  se gia' ammessi al corso, esclusi dalla frequenza del
corso stesso.
    Le  candidate, qualora si trovino in stato di gravidanza (art. 9,
secondo comma) e tale stato persista entro i venti giorni antecedenti
all'approvazione  della graduatoria finale di merito, saranno escluse
dal  concorso  nel caso in cui non abbiano potuto completare le prove
concorsuali.