Art. 5. Esclusione dal concorso Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti parteciperanno con riserva a tutti gli accertamenti/prove previsti dal presente decreto. I candidati che, ad una verifica anche postuma, risultassero non in possesso dei requisiti prescritti, saranno, con provvedimento motivato del direttore generale o di autorita' da lui delegata, esclusi dal concorso, ovvero se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o se gia' ammessi al corso, esclusi dalla frequenza del corso stesso. Le candidate, qualora si trovino in stato di gravidanza (art. 9, secondo comma) e tale stato persista entro i venti giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito, saranno escluse dal concorso nel caso in cui non abbiano potuto completare le prove concorsuali.