Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale e'
cosi' composta:
      un  ufficiale  dell'Aeronautica  di  grado  pari  o superiore a
colonnello, presidente;
      due ufficiali superiori dell'Aeronautica, membri;
      un ufficiale inferiore dell'Aeronautica, segretario.
    La   commissione   esaminatrice   provvedera'   agli  adempimenti
riguardanti  le  prove  e  gli  accertamenti  previsti  nel  presente
decreto,  valutera' i titoli di merito di cui al successivo art. 12 e
formera'  la  graduatoria della fase di preselezione e la graduatoria
finale di merito.
    In  relazione  a  particolari esigenze determinate da circostanze
attualmente   non   valutabili   ne'   prevedibili,   la  commissione
esaminatrice  potra'  operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei
tempi  preventivamente  stabiliti,  avvalendosi anche dell'ausilio di
sottocommissioni  e/o di comitati di vigilanza appositamente nominati
dalla direzione generale per il personale militare.
    Per   l'effettuazione  degli  accertamenti  psicofisicologici  ed
attitudinali  di  cui  ai  successivi articoli 9 e 10, la commissione
esaminatrice  si  avvarra'  di  rispettive  commissioni appositamente
nominate dalla direzione generale per il personale militare.