Art. 8. Documentazione da produrre per sostenere gli accertamenti psicofisiologici ed attitudinali La direzione generale per il personale militare convochera' mediante formale comunicazione (raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma), indirizzata al recapito indicato nella domanda di partecipazione, unicamente i candidati ammessi alle prove di selezione secondo quanto precisato al precedente art. 7. Pertanto, coloro che non riceveranno alcun avviso di convocazione dovranno considerarsi non ammessi. I candidati convocati per gli accertamenti psicofisiologici ed attitudinali dovranno produrre all'atto della presentazione presso il centro di selezione Aeronautica militare la seguente documentazione: a) copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (eventualmente corredata della documentazione attestante il superamento dell'anno integrativo). I diplomi ed i certificati rilasciati da Istituti scolastici parificati o regolarmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi; b) copia del foglio di congedo illimitato o illimitato provvisorio o copia del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare d'appartenenza o dall'ufficio di leva competente, coloro che abbiano prestato servizio nella Marina militare dovranno produrre copia dell'estratto matricola rilasciato dalla Capitaneria di porto di appartenenza; c) copia dello stato di servizio rilasciato dagli organi competenti per i concorrenti che abbiano gia' prestato servizio come ufficiali di complemento; d) attestato di servizio recante la data di incorporazione rilasciato dall'Ente o reparto di appartenenza per i candidati in servizio nelle Forze armate o Corpi armati dello Stato; e) eventuale documento da cui risulta il profilo sanitario rilasciato in occasione della visita medica di leva, se effettuata; f) copia della documentazione attestante l'eventuale possesso dei titoli di merito di cui al successivo art. 12; g) copia della documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, che non contrastino con i requisiti stabiliti all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; h) "certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera" rilasciato dai medici della federazione medico sportiva italiana o dalle strutture normativamente previste in data non anteriore ai sessanta giorni da quello della presentazione; i) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata attestante i risultati di recente effettuazione, non oltre due mesi, dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C; j) referto da cui risulti l'esito dell'esame radiologico del torace in due proiezioni effettuato presso organi sanitari militari o struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti alla data della visita medica; k) se di sesso femminile: test di gravidanza in data non anteriore a cinque giorni da quella di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato; referto di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari. La mancata presentazione dei documenti di cui alle lettere h), i), j) e k) determinera' la non ammissione agli accertamenti psicofisiologici ed attitudinali. Tale documentazione dovra' essere prodotta in originale. Le copie fotostatiche dei documenti di cui alle lettere a), f) e g) dovranno essere corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la copia e' conforme all'originale. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato "C" al presente decreto, dovra' essere portata al seguito e sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione. In luogo del documento di cui alle lettere b) e c) i candidati potranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.