Art. 8. I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni quindici: 1) domanda in bollo, da Euro 10,33 di iscrizione al 1o anno del corso di dottorato corredata dai seguenti documenti: fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata; ricevuta di versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato di ricerca, pari a Euro 187,47 da effettuarsi sul c.c. postale n. 111856 intestato all'Universita' della Basilicata, con l'indicazione della causale; 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: cittadinanza; diploma di laurea con relativa votazione ed indicazione della data e dell'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero per i cittadini stranieri titolo equipollente in originale con traduzione legalizzata; 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesti di non essere iscritto ad altro corso di studi, ovvero l'impegno a sospenderne la frequenza nel caso di iscrizioni a corsi di laurea, scuole di specializzazione o perfezionamento prima dell'inizio del corso di dottorato; di non essere iscritto e l'impegno a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca; 4) autocertificazione del reddito, per coloro che intendono avvalersi della riduzione dei contributi. Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono fruirne sono tenuti, altresi', a dichiarare: a) di non aver fruito in precedenza di altre borse di studio per dottorato di ricerca; b) di impegnarsi a non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato. I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine perentorio di quindici giorni, pena la decadenza, i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato attestante la cittadinanza; 3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici; 4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello stato in cui lo straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali in Italia.