Art. 7.

                   Preferenza a parita' di merito

    I  candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere  la  riserva  prevista  dal  precedente  art.  1 o i titoli di
preferenza  a  parita'  di  merito sottoelencati, gia' indicati nella
domanda  di  concorso, sono tenuti a farli pervenire in originale, in
copia  autenticata,  in  fotocopia  non autenticata e corredati dalla
dichiarazione  di conformita' all'originale, ovvero dovranno produrre
una  dichiarazione  sostitutiva  che contenga i riferimenti necessari
all'amministrazione  per  eventuali controlli. A tal fine i candidati
potranno avvalersi dell'allegato b).
    Da tale dichiarazione dovra' risultare, inoltre, che il requisito
era  posseduto  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Per i titoli comprovanti lo stato si invalidita' non e' possibile
avvalersi  dell'autocertificazione  e  pertanto  gli  stessi dovranno
essere prodotti in originale o copia autenticata.
    I  documenti in questione o le delle corrispondenti dichiarazioni
dovranno pervenire all'amministrazione entro il termine perentorio di
quindici  giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e'
stato sostenuto il colloquio.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora
dal  controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato,
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico o
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovo o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i  genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b)  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla piu' giovane eta' del candidato.