Art. 9. Assunzione A seguito dell'approvazione della graduatoria di merito i candidati risultati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita' vigente, e saranno assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, i vincitori dovranno produrre la documentazione richiesta dall'amministrazione in base alla normativa vigente in materia. La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano l'impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro ovvero, per i rapporti gia' instaurati, comportano l'immediata risoluzione dei medesimi. La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente. La durata del periodo di prova sara' di mesi tre. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.