Art. 2.
    Per l'ammissione al concorso si richiede:
      1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni;
      2) godimento dei diritti politici;
      3)  idoneita'  fisica  all'attivita'  che  il settore di studio
comporta;
      4) diploma di istruzione secondaria superiore;
      5)  cittadinanza  italiana  o  comunitaria.  Sono  ammessi alle
stesse  condizioni  anche  i  cittadini  di  altri  Stati, purche' in
possesso  dei  requisiti  e  del titolo di studio equiparato a quello
richiesto ai cittadini italiani.
    Per  i limiti d'eta' di cui al punto 1) del presente articolo non
si  terra'  conto  di  quanto  stabilito  dalla legge 15 maggio 1997,
n. 127,  in  quanto  trattasi  di  concorso per l'accesso ad un corso
scolastico,  regolato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica
16 luglio 1997, n. 214.
    I  requisiti sopraindicati debbono essere posseduti dal candidato
alla  data  di scadenza dei termini di presentazione della domanda di
ammissione.
    Per  difetto  dei  requisiti descritti, la Scuola per il restauro
del  mosaico  puo' disporre in ogni fase della procedura l'esclusione
dal concorso dandone comunicazione agli interessati.