Art. 2. Per l'ammissione al concorso si richiede: 1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni; 2) godimento dei diritti politici; 3) idoneita' fisica all'attivita' che il settore di studio comporta; 4) diploma di istruzione secondaria superiore; 5) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi alle stesse condizioni anche i cittadini di altri Stati, purche' in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto ai cittadini italiani. Per i limiti d'eta' di cui al punto 1) del presente articolo non si terra' conto di quanto stabilito dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, in quanto trattasi di concorso per l'accesso ad un corso scolastico, regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 214. I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione. Per difetto dei requisiti descritti, la Scuola per il restauro del mosaico puo' disporre in ogni fase della procedura l'esclusione dal concorso dandone comunicazione agli interessati.