Art. 3. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo schema allegato, devono essere inviate per posta, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Ravenna, via S. Vitale n. 17 - 48100 Ravenna, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per i cittadini non comunitari, la domanda va presentata secondo le modalita' di cui al successivo art. 4. La validita' delle domande, ai fini della scadenza, sara' stabilita' unicamente dal timbro dell'ufficio postale accettante ovvero, per i cittadini non comunitari, dal protocollo di partenza della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana che ha spedito la domanda. Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) cognome e nome; 2) luogo e data di nascita; 3) residenza; 4) di quale cittadinanza sia in possesso; 5) di godere dei diritti politici; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti; 7) il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore (o titolo equipollente per i cittadini comunitari e non); 8) di possedere l'idoneita' fisica al tipo di attivita' pratica prevista dai corsi; 9) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsi atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La mancata apposizione della firma autografa in calce alla domanda comporta l'esclusione dal concorso. La Soprintendenza di Ravenna procedera' ai controlli previsti dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 sulla veridicita' del contenuto della dichiarazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base dichiarazione non ventiera. Alla domanda di cui sopra dovranno essere allegati esclusivamente documenti che comprovino il possesso di eventuali requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a parita' di merito, per l'ammissione al corso. A norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 399, sono titoli di precedenza: 1) attestati di effettivo servizio della professione di restauratore; 2) attestati di tirocinio compiuto presso raccolte pubbliche di antichita' ed arte o presso studi di restauro; 3) attestati conclusivi di partecipazione a corsi di restauro regionali o riconosciuti dalla regione; 4) titoli di studio conseguiti in licei artistici o istituti d'arte; 5) titoli di studio di istruzione universitaria; 6) diplomi dell'Accademia delle Belle Arti; 7) idoneita' conseguita al concorso di ammissione presso le Scuole dell'Opificio delle Pietre dure e/o dell'Istituto centrale del Restauro. Non saranno considerate valide le domande inviate oltre i termini di scadenza e fatte pervenire in maniera difforme a quanto stabilito al comma 1, oppure incomplete di una qualunque fra le dichiarazioni richieste al comma 3 di questo stesso articolo. Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si dichiara che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso. La Soprintendenza di Ravenna non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali non imputabili alla sopracitata Soprintendenza.