Art. 4.
    Le  pratiche  per  l'ammissione  al  concorso  dei  cittadini non
comunitari   devono   essere   svolte   tramite   le   rappresentanze
diplomatiche  o  consolari  italiane  che  hanno  sede  nel  Paese di
residenza del candidato.
    Le rappresentanze di cui al precedente comma dovranno:
      1)  tradurre il titolo di studio di cui al punto 4) del comma 1
dell'art. 2,  conseguito  all'estero,  legalizzarlo  e dichiararne il
valore   in  loco,  indicando  gli  anni  complessivi  di  scolarita'
necessari per il suo conseguimento;
      2) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia,  all'inoltro  della suddetta documentazione direttamente alla
Soprintendenza  per  i  beni architettonici e il paesaggio di Ravenna
nel tempo previsto dal comma 1, dell'art. 3.