Art. 4. Le pratiche per l'ammissione al concorso dei cittadini non comunitari devono essere svolte tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato. Le rappresentanze di cui al precedente comma dovranno: 1) tradurre il titolo di studio di cui al punto 4) del comma 1 dell'art. 2, conseguito all'estero, legalizzarlo e dichiararne il valore in loco, indicando gli anni complessivi di scolarita' necessari per il suo conseguimento; 2) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in Italia, all'inoltro della suddetta documentazione direttamente alla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Ravenna nel tempo previsto dal comma 1, dell'art. 3.