Art. 4.

                      Commissione giudicatrice

    Le singole commissioni saranno nominate con decreto del direttore
amministrativo  e  composte  da  esperti  nelle materie oggetto delle
prove,  scelti  tra i dipendenti dell'amministrazione o estranei alla
stessa.
    In  particolare, nel concorso per l'accesso al posto di categoria
D,  la  commissione  sara'  composta  da  un professore o ricercatore
universitario  o dirigente o dipendente inquadrato in categoria EP, o
categoria  equiparabile,  in  qualita' di presidente e da due esperti
delle materie oggetto delle prove d'esame.
    Per  l'accesso  al  posto  di  categoria  C, la commissione sara'
composta  da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla
EP,  o  categoria  equiparabile,  in  qualita' di presidente e da due
esperti delle materie oggetto della prova desame.
    Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato
in  categoria  non  inferiore  alla  C.  La  commissione  puo' essere
affiancata   da   esperti   per   l'accertamento   delle   conoscenze
linguistiche e/o informatiche.
    Non  possono  far  parte  della  singola  commissione,  ai  sensi
dell'art. 35   del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  i
componenti  dell'organo  di  direzione politica dell'amministrazione,
coloro  che  ricoprano  cariche  politiche e che siano rappresentanti
sindacali   o   designati   dalle  confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali  o  dalle  associazioni  professionali. Almeno un terzo dei
posti   di  componente  della  singola  commissione,  salva  motivata
impossibilita',  e'  riservato alle donne, in conformita' all'art. 57
del sopra citato decreto legislativo.