Art. 7.

                    Formazione della graduatoria

    La   graduatoria  di  merito  dei  candidati,  per  ciascuno  dei
concorsi,  e'  formata  secondo  l'ordine  dei  punti della votazione
complessiva  riportata  da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza, a
parita'  di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente
bando.
    La  votazione  complessiva  e'  data  dalla somma delle votazioni
conseguite  nelle  prove  scritte di cui al precedente art. 5 e della
votazione conseguita nella prova orale.
    E'  dichiarato  vincitore, nel limite del posto messo a concorso,
il  candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata
secondo i criteri sopra specificati.
    La  graduatoria  di  merito,  approvata con decreto del direttore
amministrativo  di  questo  Ateneo,  e' immediatamente efficace ed e'
affissa  all'albo  dell'universita'.  Dell'avvenuta  affissione viene
data  notizia  mediante  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale.
    Dalla data della pubblicazione di cui innanzi decorrono i termini
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  rimane  efficace  per  un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione.