Art. 11.

                     Trasparenza amministrativa

    La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi  massimi  indicati  all'art.  8,  definisce  e  dichiara nel
relativo  verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle
lettere b), c) e d) dell'art. 8.