Art. 14.

                   Decadenza dalla borsa di studio

    L'assegnatario  che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
predetto  art. 13,  o  che  si  renda  responsabile  di  altre  gravi
mancanze,  o  non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara'
dichiarato   decaduto   dal  godimento  della  borsa  di  studio  con
provvedimento  dell'Ispettore generale capo, su proposta motivata del
direttore  del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso,
come  in  caso  di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la
borsa   di  studio  puo'  essere  conferita  al  candidato  utilmente
collocato  seguente  nella  graduatoria,  purche'  il residuo periodo
disponibile non risulti inferiore a sei mesi.