Art. 14. Decadenza dalla borsa di studio L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara' dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con provvedimento dell'Ispettore generale capo, su proposta motivata del direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso, come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la borsa di studio puo' essere conferita al candidato utilmente collocato seguente nella graduatoria, purche' il residuo periodo disponibile non risulti inferiore a sei mesi.