Art. 13.

     Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita'

    La   decorrenza   della   borsa   di   studio   verra'  stabilita
dall'Ispettorato centrale repressione frodi.
    L'assegnatario avra' l'obbligo di:
      1)  iniziare  presso  la  sede  assegnata ed alla data indicata
l'attivita'  prevista  seguendo  le direttive impartite dal direttore
del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato;
      2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero  periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate
interruzioni  nello  svolgimento  dell'attivita'  esclusivamente  per
motivi  di  salute o per cause forza maggiore debitamente comprovate.
In   ogni  caso,  le  interruzioni  interrompono  l'erogazione  degli
emolumenti  e  non  possono superare complessivamente i trenta giorni
nell'arco  dell'anno  e comunque i quindici giorni continuativi, pena
la  decadenza  dalla  borsa  di studio. In caso di interruzione per i
motivi sopra riportati, il termine finale dell'attivita' del borsista
verra'   protratta   per  un  numero  di  giorni  pari  alle  assenze
effettuate;
      3)  osservare  le  norme  interne  che  regolano l'attivita' di
l'Ispettorato   centrale   repressione  frodi,  ivi  comprese  quelle
relative all'orario di lavoro e qelle applicate dal laboratorio della
sede  assegnata  al  fine  di  realizzare  le  condizioni  di massima
garanzia  in  materia  di  sicurezza dei lavoratori negli ambienti di
lavoro.