Art. 13. Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita' La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'Ispettorato centrale repressione frodi. L'assegnatario avra' l'obbligo di: 1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato; 2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate interruzioni nello svolgimento dell'attivita' esclusivamente per motivi di salute o per cause forza maggiore debitamente comprovate. In ogni caso, le interruzioni interrompono l'erogazione degli emolumenti e non possono superare complessivamente i trenta giorni nell'arco dell'anno e comunque i quindici giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In caso di interruzione per i motivi sopra riportati, il termine finale dell'attivita' del borsista verra' protratta per un numero di giorni pari alle assenze effettuate; 3) osservare le norme interne che regolano l'attivita' di l'Ispettorato centrale repressione frodi, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro e qelle applicate dal laboratorio della sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.