Art. 14. Decadenza dalla borsa di studi L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara' dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con provvedimento dell'ispettore generale capo, su proposta motivata del direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal cso, ocme in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la borsa di studio puo' essere conferita al candidato utilmente collocato seguente nella graduatoria, purche' il residuio periodo disponibile non risulti inferiore a sei mesi. Art. 15 Documentazione L'amministrazione non restituira' la documentazione presentata dai candidati. Art. 16 Trattamento dati personali I dati personali trasmessi dai/le candidati/te con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi della legge n. 675/1996, esclusivamente perle finalita' della presente selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Roma, 11 dicembre 2002 L'ispettore generale capo: Lo Piparo