Art. 14.

                   Decadenza dalla borsa di studi

    L'assegnatario  che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
predetto  art.  13,  o  che  si  renda  responsabile  di  altre gravi
mancanze,  o  non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara'
dichiarato   decaduto   dal  godimento  della  borsa  di  studio  con
provvedimento  dell'ispettore generale capo, su proposta motivata del
direttore  del  laboratorio di destinazione del borsista. In tal cso,
ocme  in  caso  di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la
borsa   di  studio  puo'  essere  conferita  al  candidato  utilmente
collocato  seguente  nella  graduatoria,  purche' il residuio periodo
disponibile non risulti inferiore a sei mesi.

                               Art. 15


                           Documentazione

    L'amministrazione  non  restituira'  la documentazione presentata
dai candidati.

                               Art. 16


                     Trattamento dati personali

    I  dati personali trasmessi dai/le candidati/te con le domande di
partecipazione  alla  selezione  sono  trattati, ai sensi della legge
n. 675/1996,  esclusivamente perle finalita' della presente selezione
e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
      Roma, 11 dicembre 2002
                             L'ispettore generale capo: Lo Piparo