Art. 2.

              Durata trattamento economico e normativo

    Il  conferimento  delle  predette  borse di studio e' subordinato
alla  concessione,  da  parte  del  Ministero  dell'economia  e delle
finanze, del relativo stanziamento in bilancio.
    La borsa avra' durata di dodici mesi e potra' essere prorogata di
un    anno,    con   provvedimento   dell'ispettore   generale   capo
dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi, sentito il parere del
direttore  del  laboratorio  ove  il  borsista ha svolto attivita' di
ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia
stato affidato.
    L'importo   annuo  lordo  delle  borse  e'  determinato  in  euro
15.000,00;  tale importo e', pertanto, comprensivo di tutti gli oneri
previdenziali  ed  erariali  previsti  dalla  normativa vigente ed e'
erogato in rate mensili posticipate.