Art. 2. Durata trattamento economico e normativo Il conferimento delle predette borse di studio e' subordinato alla concessione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo stanziamento in bilancio. La borsa avra' durata di dodici mesi e potra' essere prorogata di un anno, con provvedimento dell'ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sentito il parere del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia stato affidato. L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in euro 15.000,00; tale importo e', pertanto, comprensivo di tutti gli oneri previdenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente ed e' erogato in rate mensili posticipate.