Art. 8. Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli La commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della selezione, sara' nominata con provvedimento dell'ispettore generale capo. La commissione formulera' la graduatoria relativa alla fase preselettiva sulla base della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella seguente tabella, per ciascuno dei quali verra' assegnato il punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 10: a) voto di diploma pari a 60/60 oppure a 100/100: punti 2; b) abilitazione professionale post diploma: punti 1; c) altri titoli attinenti l'attivita' di laboratorio: max punti 2; d) pubblicazioni attinenti l'attivita' di laboratorio nel settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale: max punti 1,5; e) curriculum scientifico professionale: max punti 1; f) idoneita' conseguita in concorsi indetti dall'Ispettorato centrale repressione frodi per profili di laboratorio: punti 2,5.