Art. 8.

          Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli

    La  commissione  di valutazione, unica per entrambe le fasi della
selezione,  sara'  nominata con provvedimento dell'ispettore generale
capo.
    La  commissione  formulera'  la  graduatoria  relativa  alla fase
preselettiva  sulla  base della documentazione attestante il possesso
dei  titoli  elencati  nella seguente tabella, per ciascuno dei quali
verra'  assegnato  il  punteggio  ivi indicato, fino ad un massimo di
punti 10:
      a) voto di diploma pari a 60/60 oppure a 100/100: punti 2;
      b) abilitazione professionale post diploma: punti 1;
      c) altri titoli attinenti l'attivita' di laboratorio: max punti
2;
      d) pubblicazioni   attinenti  l'attivita'  di  laboratorio  nel
settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale:
max punti 1,5;
      e) curriculum scientifico professionale: max punti 1;
      f) idoneita'  conseguita  in  concorsi indetti dall'Ispettorato
centrale repressione frodi per profili di laboratorio: punti 2,5.