Art. 9.

                           Esame colloquio

    I candidati utilmente classificatisi nella graduatoria della fase
preselettiva  saranno  ammessi  a  sostenere  l'esame  colloquio, che
vertera' sulle seguenti materie:
      nozioni   di   chimica   generale,   organica,   inorganica   e
bromatologica;
      nozioni di tecnologie alimentare;
      nozioni di analisi chimica strumentale;
      cenni    sulle   principali   tecniche   analitiche   impiegate
nell'analisi chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario.
    Ai   candidati  ammessi  sara'  data  comunicazione,  con  almeno
quindici  giorni  di  anticipo,  della data, del luogo e dell'ora del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva.
    La commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 20.
    Il  candidato,  per  ottenere  l'idoneita',  dovra'  riportare un
punteggio non inferiore a 12.