Art. 10.
    La  graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei
e'  approvata  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
subordinatamente   al  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  alla
qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati  nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti
giorni   dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione,  a  pena  di
decadenza,  i  documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.