Art. 10. La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.