Art. 2. Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio studi e rapporti istituzionali - Servizio personale delle magistrature - piazza Colonna n. 370 - 00187 Roma, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. Nella domanda i candidati debbono indicare la data ed il luogo di nascita ed il domicilio; debbono altresi' dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' le lingue straniere, in numero non superiore a due, sulle quali intendono sostenere la prova facoltativa. Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicante gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti e ogni altra attivita' scientifica o didattica esercitata; dovranno altresi' essere allegati i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano gia' acquisiti ai fascicoli personali dell'amministrazione cui il candidato appartiene. I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiedera' i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza.