Art. 2.
    Le  domande  debbono  pervenire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ufficio studi e rapporti istituzionali - Servizio personale
delle  magistrature  -  piazza Colonna n. 370 - 00187 Roma, non oltre
trenta  giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Si  considerano  presentate  in  tempo  utile anche le domande di
ammissione  spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente comma.
    Nella domanda i candidati debbono indicare la data ed il luogo di
nascita  ed  il domicilio; debbono altresi' dichiarare l'appartenenza
ad  una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3 della
legge  27 aprile 1982, n. 186, nonche' le lingue straniere, in numero
non  superiore  a  due,  sulle  quali  intendono  sostenere  la prova
facoltativa.
    Alla  domanda  deve  essere  allegato un curriculum indicante gli
studi   compiuti,  gli  esami  superati,  i  titoli  conseguiti,  gli
incarichi  ricoperti  e  ogni altra attivita' scientifica o didattica
esercitata; dovranno altresi' essere allegati i titoli ritenuti utili
ai  fini  della  relativa valutazione che non siano gia' acquisiti ai
fascicoli personali dell'amministrazione cui il candidato appartiene.
    I  requisiti  di  ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
    Scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  la
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  richiedera'  i  fascicoli
personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza.