Art. 4.
    La  commissione  esaminatrice  e'  composta  dal  Presidente  del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del
Consiglio  di  Stato,  da  un  presidente  di  sezione della Corte di
cassazione  e  da  un  professore ordinario di diritto privato di una
delle universita' statali di Roma.
    Per  le  prove  facoltative di lingue straniere la commissione e'
integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame.
    I  componenti ed il segretario della commissione saranno nominati
con provvedimento successivo.