Art. 5.
    La  commissione  esaminatrice  procede, previa determinazione dei
criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali
ogni  commissario  dispone  di dieci punti. Non puo' partecipare alle
prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli.