Art. 6.
    Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.
    Le  prove  scritte  consistono  nello svolgimento di cinque temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
      1) diritto  civile  e/o commerciale, con riferimento al diritto
romano;
      2) diritto  internazionale  pubblico  e privato e diritto delle
Comunita' economiche europee;
      3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario;
      4) diritto amministrativo (prova teorica);
      5) diritto amministrativo (prova pratica).
    Si  applicano  le  norme  relative al concorso per l'accesso alla
magistratura  ordinaria  di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 maggio  1965, n. 617, ed all'art. 1 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne  il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti
gli  elaborati  stessi  e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
    Ai  fini  della  valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
    Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  i  quali abbiano
riportato  una  media  di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle  prove  scritte  purche'  in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.