Art. 6. Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: 1) diritto civile e/o commerciale, con riferimento al diritto romano; 2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto delle Comunita' economiche europee; 3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova teorica); 5) diritto amministrativo (prova pratica). Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.