Art. 8.
    La  votazione  complessiva  e'  costituita  dalla somma dei punti
ottenuti  nella  valutazione  dei  titoli,  dei  punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.
    Alla  somma  dei  punti  riportati per i titoli e per le prove di
esame  la  commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correntemente.