Art. 8. La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.