Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso pubblico e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado;
      b) cittadinanza  italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
      c) godimento dei diritti politici;
      d) idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
      e) essere  in  regola  con le norme concernenti gli obblighi di
leva.
      Per  i  titoli  di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione  di  equipollenza,  ai sensi della vigente normativa in
materia.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione,  per  persistente  insufficiente  rendimento, ovvero
siano   stati  dichiarati  decaduti  da  impiego  statale,  ai  sensi
dell'art. 127,   primo  comma,  lettera  d)  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
      1)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2)  essere  in  possesso, di tutti gli altri requisiti previsti
per  i  cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarita'
della cittadinanza italiana;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui sopra debbono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione.
    I   candidati   sono   ammessi   con   riserva   alla  selezione;
l'amministrazione  puo'  disporre,  in ogni momento con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dalla  selezione  per difetto dei prescritti
requisiti.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini  e  donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.