Art. 7.

                   Preferenza a parita' di merito

    I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o   preferenza  nella  nomina,  devono  far  pervenire  al  direttore
dell'Universita'  di  Palermo entro il termine perentorio di quindici
giorni,  che  decorre  dal  giorno  successivo  a quello in cui hanno
sostenuto  la  suddetta prova, i documenti, redatti in carta semplice
attestanti il possesso di tali titoli.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati  e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  di  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla  minore  eta'  del  candidato,  ai  sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.