Art. 12. Conseguimento del titolo di dottore di ricerca Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore a conclusione del corso e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. L'esame consiste in un colloquio con il candidato avente ad oggetto la tesi finale di dottorato. La commissione giudicatrice e' nominata in conformita' a quanto previsto dal regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.