Art. 6. Ammissione al corso di dottorato I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero di posti messi a concorso. Possono essere ammessi in soprannumero, nel limite del 100% dei posti ordinari: a) candidati, idonei nella graduatoria generale di merito, che fruiscano di assegni di ricerca, qualora non figurino tra i vincitori; b) candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal Governo italiano o dal Governo del Paese di provenienza; c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo, seguito da apposita convenzione con l'Ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Modena e Reggio Emilia).