Art. 6.

                  Ammissione al corso di dottorato

    I   candidati  sono  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  della
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  di  posti messi a
concorso.
    Possono  essere  ammessi in soprannumero, nel limite del 100% dei
posti ordinari:
      a) candidati,  idonei nella graduatoria generale di merito, che
fruiscano   di  assegni  di  ricerca,  qualora  non  figurino  tra  i
vincitori;
      b) candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale
di  merito,  che  risultino assegnatari di borsa di studio finanziata
dal Governo italiano o dal Governo del Paese di provenienza;
      c) candidati  appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo   intergovernativo,   seguito  da  apposita  convenzione  con
l'Ateneo  (senza  oneri  finanziari  obbligatori per l'Universita' di
Modena e Reggio Emilia).