Art. 9.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio,  indicate  al  precedente  art. 1, vengono
assegnate   agli  aventi  diritto  secondo  l'ordine  definito  nella
graduatoria    finale   di   merito   formulata   dalla   commissione
giudicatrice.
    A   parita'   di   merito,  la  preferenza  viene  stabilita  con
riferimento  alla  situazione economica dei candidati, determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1997 e successive modificazioni.
    L'importo  annuale delle borse di studio ammonta a Euro 10.561,53
(salvo  successive  modifiche  normative), assoggettato al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
    Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi all'anno
successivo,  salvo  motivata  delibera  contraria  del  collegio  dei
docenti.
    Il  pagamento  delle  borse di studio viene effettuato attraverso
rate bimestrali posticipate.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio o forme di sussidio a carico del bilancio universitario e/o
dello  Stato,  fatta eccezione per quelle previste per integrare, con
soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  delle  borse  di  studio  e'  aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.