Art. 9. Borse di studio Le borse di studio, indicate al precedente art. 1, vengono assegnate agli aventi diritto secondo l'ordine definito nella graduatoria finale di merito formulata dalla commissione giudicatrice. A parita' di merito, la preferenza viene stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. L'importo annuale delle borse di studio ammonta a Euro 10.561,53 (salvo successive modifiche normative), assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi all'anno successivo, salvo motivata delibera contraria del collegio dei docenti. Il pagamento delle borse di studio viene effettuato attraverso rate bimestrali posticipate. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio o forme di sussidio a carico del bilancio universitario e/o dello Stato, fatta eccezione per quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando. L'importo delle borse di studio e' aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.