Art. 3.
                        Titoli di preferenza
    Il Presidente della Corte di appello, decorsi trenta giorni dalla
data  di  scadenza  del termine per la presentazione delle domande di
trasferimento,  trasmettera'  le  stesse al Consiglio superiore della
magistratura.
    Le   domande  saranno  valutate  dal  Consiglio  superiore  della
magistratura secondo le modalita' ed i criteri stabiliti al "Capo VII
-   Trasferimenti"  della  delibera  del  Consiglio  superiore  della
magistratura adottata nella seduta del 30 luglio 2002 (Allegato 2).
    Nella  ipotesi in cui per il singolo posto siano state presentate
domande  di  trasferimento  di  piu'  aspiranti,  verra' preferito il
giudice di pace che vanta maggiori titoli di preferenza.
    Costituiscono  titoli  di  preferenza,  nell'ordine, l'esercizio,
anche pregresso:
      a) delle funzioni di giudice di pace;
      b) di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie;
      c) della professione forense;
      d) di funzioni notarili.
    I  documenti  comprovanti  il  possesso  dei titoli di preferenza
devono  essere  presentati unitamente alla domanda di trasferimento e
devono  contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio
(presa  di  possesso ovvero iscrizione negli albi professionali) e di
cessazione  eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative
attivita'  e  funzioni.  La  mancanza di tale indicazione costituisce
causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione
delle graduatorie.
    Il  periodo  di  esercizio  delle attivita' e funzioni svolte per
frazioni  di tempo superiori a sei mesi e' considerato equivalente ad
un anno.
    I   titoli   di   preferenza   conseguiti   o  comunque  prodotti
dall'aspirante  oltre  il  termine  di  scadenza per la presentazione
delle domande previsto dal presente bando non possono essere presi in
considerazione   ai   fini   della  formazione  e  definizione  della
graduatoria.
    Ove,   tenuto  anche  conto  della  durata  del  periodo  in  cui
l'aspirante ha svolto le suindicate attivita' e funzioni, non risulti
dirimente  l'applicazione dei criteri enunciati, e' preferito il piu'
giovane di eta'.