Art. 6. Domanda di ammissione e termine per la presentazione La domanda per l'ammissione al tirocinio al fine del conseguimento della nomina a giudice di pace deve essere redatta dall'aspirante, a pena di inammissibilita', esclusivamente sull'apposito modulo allegato al bando di concorso - in originale e in copia - (Modulo B) diretta al Consiglio superiore della magistratura e deve essere presentata nelle ore di ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego raccomandato, al Presidente della Corte di Appello nel cui distretto sono compresi gli uffici del giudice di pace per i quali intende concorrere, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero se sottoscritta e presentata (anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. Nel modulo della domanda di partecipazione allegato al presente bando sono state inserite le formule per le dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) che gli aspiranti hanno facolta' di utilizzare. Nel caso in cui gli interessati non intendano avvalersi di tale facolta', la domanda dovra' essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la nomina indicati al punto 9 del presente articolo. Le domande si considerano prodotte in tempo utili anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l'amministrazione giudiziaria non assume responsabilita' per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Ciascun aspirante deve formulare singola domanda per ogni distretto di Corte di appello nella cui giurisdizione sono comprese le sedi per le quali intende concorrere e non puo' presentare domanda in piu' di tre diversi distretti nello stesso anno. Nella domanda l'aspirante deve indicare le sedi degli uffici del giudice di pace per le quali intende concorrere, per un numero non superiore a sei. Non e' ammesso un ordine di preferenza delle sedi richieste per il singolo distretto ne' delle domande presentate per diversi distretti. Il consiglio giudiziario presso la Corte di appello ed il Consiglio superiore della magistratura esamineranno le domande secondo l'ordine che sara' ritenuto maggiormente utile a soddisfare le esigenze di buona amministrazione e di copertura celere delle vacanze. La domanda di ammissione al tirocinio deve, a pena di inammissibilita', contenere le dichiarazioni dell'aspirante di non essere gia' stato ammesso al tirocinio in corso di svolgimento, o ancora da svolgersi, presso il medesimo o altro distretto di Corte di appello, nonche' di non essere stato gia' sottoposto per almeno due volte ad un giudizio di inidoneita' all'assunzione dell'incarico di giudice di pace per qualunque distretto. E' obbligo dell'aspirante all'ammissione al tirocinio di dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di eventuali giudizi di inidoneita' allo svolgimento delle funzioni di giudice di pace che abbiano ad intervenire successivamente alla proposizione della domanda. L'inadempimento di tale obbligo costituisce motivo di esclusione dallo svolgimento del tirocinio a cui eventualmente egli sia stato ammesso. L'aspirante nella domanda di ammissione al tirocinio, compilata secondo il modulo allegato al presente bando (Modulo B) deve dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza nonche', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei seguenti requisiti, evidenziando, eventualmente, quelli che tra essi sono in corso di perfezionamento: 1) la data e il luogo di nascita; 2) il possesso della cittadinanza italiana; 3) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 4) le condanne eventualmente riportate per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione nonche' le misure di prevenzione o di sicurezza cui eventualmente sia in atto sottoposto; 5) la conoscenza di procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a proprio carico; 6) l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario ascrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 del codice di procedura penale; 7) la laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione della data di conseguimento, della votazione assegnata nonche' dell'Universita' presso la quale e' stata conseguita; 8) l'inesistenza di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato ovvero, nel caso in cui si richiede la nomina condizionata ai sensi dell'art., 5, comma 1, lettera g), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, l'impegno a cessare l'esercizio dell'attivita' lavorativa dipendente prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace e, comunque, entro trenta giorni dalla data della nomina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della stessa legge; 9) l'aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, con l'indicazione della data di superamento e della Corte di appello presso la quale e' stato sostenuto l'esame nonche', se avvocato, della data di iscrizione e dell'albo degli avvocati presso il quale si e' iscritti, ovvero, in alternativa, l'aver esercitato una delle seguenti attivita': a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio, con l'indicazione esatta delle date di assunzione del possesso delle relative funzioni e di cessazione eventualmente gia' avvenuta; b) funzioni notarili, con la menzione della data di iscrizione e del collegio notarili presso il quale si e' iscritti; c) insegnamento di materie giuridiche nelle universita', con l'indicazione dell'attuale o ultima Universita' presso la quale e' stato svolto; d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie; 10) l'impegno, in caso di attuale svolgimento ovvero di assunzione dopo la presentazione della domanda di funzioni di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti, a cessare da dette funzioni all'atto della nomina a giudice di pace; 11) le cause di eventuale cancellazione, sospensione, radiazione o destituzione dagli albi professionali tenuti dai Consigli dell'ordine degli avvocati o dai collegi notarili, nonche' le cause di eventuale risoluzione od estinzione di rapporti di impiego pubblico o privato; 12) la conoscenza della lingua italiana e tedesca (se aspirante a posti siti nella Provincia autonoma di Bolzano); 13) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino (se aspirante a posti siti nella Provincia autonoma di Bolzano). La domanda, altresi', deve contenere, a pena di inammissibilita', la dichiarazione dell'aspirante di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni (1), nonche' l'impegno a rimuovere le cause di incompatibilita' eventualmente esistenti prima della delibera di nomina a giudice di pace da parte del Consiglio superiore della magistratura; I requisiti per l'ammissione al tirocinio, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, devono essere posseduti alla data della deliberazione di ammissione al tirocinio da parte del Consiglio superiore della magistratura. L'aspirante, inoltre, deve dichiarare nella domanda: a) il numero di codice fiscale; b) il luogo ove desidera che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate. In assenza di dichiarazione, le comunicazioni verranno inviate al luogo di residenza; c) l'eventuale appartenenza ad associazioni. La domanda, in conformita' a quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, dovra' essere corredata del certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria competente per territorio o da un medico militare, attestante il possesso del requisito dell'idoneita' fisica e psichica dell'interessato a ricoprire l'incarico di giudice di pace. L'amministrazione giudiziaria non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.