Art. 6.
        Domanda di ammissione e termine per la presentazione
    La   domanda   per   l'ammissione   al   tirocinio  al  fine  del
conseguimento  della  nomina  a  giudice  di pace deve essere redatta
dall'aspirante,    a   pena   di   inammissibilita',   esclusivamente
sull'apposito  modulo  allegato al bando di concorso - in originale e
in   copia   -  (Modulo  B)  diretta  al  Consiglio  superiore  della
magistratura  e  deve  essere presentata nelle ore di ufficio, ovvero
fatta  pervenire, in piego raccomandato, al Presidente della Corte di
Appello  nel  cui  distretto  sono compresi gli uffici del giudice di
pace  per  i quali intende concorrere, entro il termine perentorio di
giorni  sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    La  domanda,  ai  sensi  dell'art. 38  del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' valida se sottoscritta
dall'interessato  in  presenza  del dipendente addetto alla ricezione
ovvero  se  sottoscritta e presentata (anche a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento) unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identita' del sottoscrittore.
    Nel  modulo  della domanda di partecipazione allegato al presente
bando sono state inserite le formule per le dichiarazioni sostitutive
(rese  ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445) che gli aspiranti hanno
facolta' di utilizzare.
    Nel  caso  in cui gli interessati non intendano avvalersi di tale
facolta',  la  domanda  dovra'  essere corredata dalla documentazione
comprovante  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la  nomina
indicati al punto 9 del presente articolo.
    Le  domande  si  considerano  prodotte  in  tempo  utili anche se
spedite,  a  mezzo  raccomandata  con avviso di ricevimento, entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    In   caso   di   trasmissione   della   domanda  a  mezzo  posta,
l'amministrazione   giudiziaria   non   assume   responsabilita'  per
eventuali  dispersioni,  ritardi  o  disguidi  non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
    Ciascun   aspirante  deve  formulare  singola  domanda  per  ogni
distretto  di  Corte di appello nella cui giurisdizione sono comprese
le sedi per le quali intende concorrere e non puo' presentare domanda
in piu' di tre diversi distretti nello stesso anno.
    Nella  domanda l'aspirante deve indicare le sedi degli uffici del
giudice  di  pace  per le quali intende concorrere, per un numero non
superiore a sei.
    Non  e'  ammesso un ordine di preferenza delle sedi richieste per
il  singolo  distretto  ne'  delle  domande  presentate  per  diversi
distretti.
    Il  consiglio  giudiziario  presso  la  Corte  di  appello  ed il
Consiglio   superiore  della  magistratura  esamineranno  le  domande
secondo  l'ordine  che sara' ritenuto maggiormente utile a soddisfare
le  esigenze  di  buona  amministrazione  e di copertura celere delle
vacanze.
    La   domanda   di   ammissione  al  tirocinio  deve,  a  pena  di
inammissibilita',  contenere  le  dichiarazioni dell'aspirante di non
essere  gia'  stato  ammesso  al tirocinio in corso di svolgimento, o
ancora da svolgersi, presso il medesimo o altro distretto di Corte di
appello,  nonche'  di non essere stato gia' sottoposto per almeno due
volte  ad  un giudizio di inidoneita' all'assunzione dell'incarico di
giudice di pace per qualunque distretto.
    E'  obbligo  dell'aspirante  all'ammissione  al tirocinio di dare
tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di
eventuali  giudizi  di inidoneita' allo svolgimento delle funzioni di
giudice  di  pace  che  abbiano  ad  intervenire successivamente alla
proposizione   della   domanda.   L'inadempimento   di  tale  obbligo
costituisce  motivo  di  esclusione dallo svolgimento del tirocinio a
cui eventualmente egli sia stato ammesso.
    L'aspirante  nella  domanda di ammissione al tirocinio, compilata
secondo  il  modulo  allegato  al  presente  bando  (Modulo  B)  deve
dichiarare  il proprio cognome, nome e luogo di residenza nonche', ai
sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del Presidente della
Repubblica   28 dicembre  2000,  n. 445,  il  possesso  dei  seguenti
requisiti,  evidenziando,  eventualmente, quelli che tra essi sono in
corso di perfezionamento:
      1) la data e il luogo di nascita;
      2) il possesso della cittadinanza italiana;
      3)  il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      4)  le condanne eventualmente riportate per delitti non colposi
o   a  pena  detentiva  per  contravvenzione  nonche'  le  misure  di
prevenzione o di sicurezza cui eventualmente sia in atto sottoposto;
      5)  la  conoscenza di procedimenti penali od amministrativi per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza o di prevenzione pendenti a
proprio carico;
      6)  l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario ascrivibile
nel  casellario  giudiziario  a  norma  dell'art. 686  del  codice di
procedura penale;
      7)  la  laurea  in  giurisprudenza, con l'esatta menzione della
data    di   conseguimento,   della   votazione   assegnata   nonche'
dell'Universita' presso la quale e' stata conseguita;
      8)  l'inesistenza  di  qualsiasi  rapporto di lavoro dipendente
pubblico  o  privato  ovvero,  nel  caso in cui si richiede la nomina
condizionata  ai sensi dell'art., 5, comma 1, lettera g), della legge
21 novembre  1991,  n. 374,  e  successive modificazioni, l'impegno a
cessare   l'esercizio   dell'attivita'  lavorativa  dipendente  prima
dell'assunzione  delle funzioni di giudice di pace e, comunque, entro
trenta giorni dalla data della nomina, ai sensi dell'art. 5, comma 4,
della stessa legge;
      9)  l'aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione  forense,  con  l'indicazione della data di superamento e
della  Corte  di  appello  presso la quale e' stato sostenuto l'esame
nonche',  se  avvocato,  della  data  di iscrizione e dell'albo degli
avvocati  presso  il  quale  si  e' iscritti, ovvero, in alternativa,
l'aver esercitato una delle seguenti attivita':
        a) funzioni   giudiziarie,  anche  onorarie,  per  almeno  un
biennio,  con  l'indicazione  esatta  delle  date  di  assunzione del
possesso  delle  relative funzioni e di cessazione eventualmente gia'
avvenuta;
        b) funzioni   notarili,   con   la  menzione  della  data  di
iscrizione e del collegio notarili presso il quale si e' iscritti;
        c) insegnamento  di materie giuridiche nelle universita', con
l'indicazione  dell'attuale  o  ultima Universita' presso la quale e'
stato svolto;
        d) funzioni  inerenti  alle qualifiche dirigenziali e alla ex
carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
      10)  l'impegno,  in  caso  di  attuale  svolgimento  ovvero  di
assunzione  dopo  la  presentazione  della  domanda  di  funzioni  di
magistrato  onorario  o  di  componente laico di organi giudicanti, a
cessare da dette funzioni all'atto della nomina a giudice di pace;
      11)   le   cause   di   eventuale  cancellazione,  sospensione,
radiazione   o  destituzione  dagli  albi  professionali  tenuti  dai
Consigli  dell'ordine  degli avvocati o dai collegi notarili, nonche'
le  cause  di  eventuale  risoluzione  od  estinzione  di rapporti di
impiego pubblico o privato;
      12) la conoscenza della lingua italiana e tedesca (se aspirante
a posti siti nella Provincia autonoma di Bolzano);
      13) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano,
tedesco  o ladino (se aspirante a posti siti nella Provincia autonoma
di Bolzano).
    La domanda, altresi', deve contenere, a pena di inammissibilita',
la  dichiarazione dell'aspirante di non versare in alcuna delle cause
di  incompatibilita'  previste  dall'art. 8  della  legge 21 novembre
1991,  n. 374,  e  successive  modificazioni (1), nonche' l'impegno a
rimuovere  le cause di incompatibilita' eventualmente esistenti prima
della  delibera  di  nomina  a giudice di pace da parte del Consiglio
superiore della magistratura;
    I  requisiti  per l'ammissione al tirocinio, ai sensi dell'art. 9
del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198,
devono  essere  posseduti alla data della deliberazione di ammissione
al tirocinio da parte del Consiglio superiore della magistratura.
    L'aspirante, inoltre, deve dichiarare nella domanda:
      a) il numero di codice fiscale;
      b) il  luogo  ove desidera che eventuali comunicazioni relative
al  concorso  gli vengano effettuate. In assenza di dichiarazione, le
comunicazioni verranno inviate al luogo di residenza;
      c) l'eventuale appartenenza ad associazioni.
    La  domanda,  in  conformita'  a quanto previsto dall'art. 10 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 giugno  2000, n. 198,
dovra'   essere   corredata   del   certificato   medico,  rilasciato
dall'azienda  sanitaria  competente  per  territorio  o  da un medico
militare,  attestante il possesso del requisito dell'idoneita' fisica
e  psichica  dell'interessato  a  ricoprire  l'incarico di giudice di
pace.
    L'amministrazione  giudiziaria  non assume alcuna responsabilita'
nel  caso  di  dispersione  di  comunicazioni  dipendente da inesatte
comunicazioni  del  recapito  da  parte  dell'aspirante  o da mancata
oppure  tardiva  comunicazione  del cambiamento di indirizzo indicato
nella  domanda,  ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.