Allegato 2
    Estratto   della   delibera   del   Consiglio   superiore   della
magistratura  adottata  nella  seduta  del 30 luglio 2002 concernente
"Nuove  modalita'  di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito
delle   modifiche   alla  legge  istitutiva  introdotte  dalla  legge
24 novembre   1999,   n. 468",   coordinata   con   le  modifiche  ed
integrazioni approvate nella seduta del 19 dicembre 2002:
                               Capo I
                        PUBBLICITA' DEL BANDO
                               Par. 1.
                 Modalita' di pubblicita' del bando
    1.  La  legge  (art, 4, comma 1, legge 21 novembre 1991, n. 374 e
successive  modificazioni)  fa  carico  al  presidente della corte di
appello  di  provvedere alla pubblicazione delle vacanze nella pianta
organica  degli uffici del giudice di pace del distretto, richiedendo
ai  sindaci  dei  comuni  interessati  dalle vacanze di darne notizia
mediante  affissione  nell'albo  pretorio  ed  ogni  altra  forma  di
pubblicita'  ritenuta idonea. A questo incombente il presidente della
corte  di  appello  e'  tenuto per legge almeno sei mesi prima che si
verifichino   le   vacanze   oppure  al  verificarsi  della  vacanza.
Nell'ambito   della   previsione   legislativa   il   regolamento  di
coordinamento   e   di   attuazione  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 giugno  2000,  n. 198)  prescrive  all'art. 8  che  il
presidente provveda un anno prima che si verifichi la vacanza.
    2.   Ragioni  di  buona  amministrazione  inducono  il  Consiglio
superiore della magistratura, nel rispetto delle previsioni normative
appena  ricordate,  a  prescrivere  che  i  presidenti delle corti di
appello provvedano alla pubblicazione delle vacanze un anno prima che
queste abbiano a verificarsi, quando esse siano prevedibili in quanto
determinate  dalla  scadenza  dell'incarico  o dal raggiungimento del
limite di eta'.
    3. Il presidente della corte di appello, al fine di assicurare la
piu'  ampia pubblicita' alle vacanze negli uffici del giudice di pace
del  distretto,  provvede alla loro pubblicazione mediante inserzione
nel  sito  internet  del  Ministero  della  giustizia,  nonche' nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ne da' altresi' comunicazione ai
presidenti  dei  consigli  dell'ordine  degli avvocati del distretto.
Dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale decorre il termine di
sessanta  giorni  per la presentazione delle domande di ammissione al
tirocinio, nelle quali dovranno essere indicati i requisiti posseduti
e   dovra'   essere   dichiarata   l'insussistenza   delle  cause  di
incompatibilita' previste dalla legge.
                               Par. 2.
               Individuazione dei posti da pubblicare
    1.  Nel  caso in cui per il giudice di pace, il cui incarico stia
per  scadere,  sia  possibile  la  conferma,  non  si  da' luogo alla
pubblicazione della sede da lui ricoperta, in attesa che si definisca
il  procedimento di eventuale conferma, salvo diversa valutazione del
presidente della corte d'appello.
    2.   Le  vacanze,  la  cui  copertura  non  sia  stato  possibile
programmare  per  tempo,  in  quanto  verificatesi  al di fuori della
previsione  di  cui  al  par.  1,  punto  2, devono essere oggetto di
pubblicazione   immediata   secondo   la  disposizione  regolamentare
(art. 8,  cit.):  cio' non impedisce tuttavia che, per ovvie esigenze
di  economia,  i  presidenti  delle  corti  raggruppino  in  un'unica
pubblicazione  piu'  vacanze,  evitando di dar luogo a piu' procedure
per  l'ammissione  al  tirocinio,  quando  l'improvvisa  vacanza  non
produca   effetti   particolarmente   negativi   sulla  funzionalita'
dell'ufficio,  avuto  riguardo  alle dimensioni dello stesso, al dato
percentuale  di scopertura dell'organico che la vacanza determina, ai
carichi  di  lavoro  e  ad  ogni  altro elemento di fatto che possa m
concreto dare luogo ad un serio disagio organizzativo.
    3.  Non  si  da'  luogo alla pubblicazione di quelle sedi vacanti
che,   a   giudizio  del  presidente  della  corte  di  appello,  sia
prevedibile  possano  essere  richieste dagli ammessi al tirocinio di
altra  procedura  concorsuale  non  ancora  definita, i quali, pur se
dichiarati idonei, non saranno verosimilmente nominati presso le sedi
indicate  al  momento  della  domanda  di  ammissione al tirocinio in
ragione  del  cospicuo  numero  di ammessi che aspirino alle medesime
sedi.  Costoro, infatti, potranno essere utilmente destinati ad altra
sede vacante di loro gradimento.
    4.  Per  ragioni  di  buona amministrazione e di economicita' del
procedimento,  appare  opportuno  che ogni corte di appello limiti ad
una   all'anno   le   pubblicazioni   delle  vacanze  del  distretto,
verificando,   previamente,   con   il   Consiglio   superiore  della
magistratura lo stato delle vacanze stesse.
                               Capo II
              AMMISSIONE AL TIROCINIO DOMANDA DI NOMINA
                               Par. 1.
                  Requisiti e domanda di ammissione
    1.  Secondo  quanto  prescritto  dall'art. 10  del regolamento di
attuazione, l'interessato, all'atto della domanda, deve dichiarare il
possesso dei requisiti prescritti per la nomina, elencati nell'art. 5
della  legge, ed indicare eventualmente quale tra essi e' in corsa di
perfezionamento.   Il   possesso   dei   requisiti   e'   oggetto  di
autocertificazione   ai   sensi   del,  comma 11,  dell'art. 2  legge
16 giugno   1998,   n. 191,   fatta   eccezione   per   il  requisito
dell'idoneita'  fisica  e  psichica,  che deve essere documentato con
certificato   medico   rilasciato   dalla  azienda  sanitaria  locale
competente o da medico militare, secondo quanto puntualmente previsto
dall'art. 10, comma 1, del regolamento.
    2.  La  domanda  di  ammissione  al  tirocinio  deve,  a  pena di
inammissibilita', contenere la dichiarazione dell `interessato di non
essere  gia'  stato  ammesso  a  tirocinio in corso di svolgimento, o
ancora  da  svolgersi, presso altro distretto. Siffatta dichiarazione
deve  essere resa, sempre a pena di inammissibilita', non solo quando
la  precedente ammissione riguardi altro distretto, ma anche nel caso
in  cui  riguardi  il  medesimo  distretto.  Sul  punto  va, infatti,
osservato  che e' pur sempre possibile che si susseguano procedure di
ammissione  al  tirocinio  nello stesso distretto a cadenze temporali
ravvicinate,  in  ragione  di  imprevedibili  vacanze  che, in numero
congruo, si siano verificate a breve distanza l'una dall'altra.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  4, comma 1-bis, della legge 21 novembre
1991,  n. 374 e successive modificazioni, gli interessati non possono
presentare  domanda  di  ammissione  al  tirocinio  in  piu'  di  tre
distretti diversi nello stesso anno.
    4. A norma di regolamento (art. 10, comma 3), le domande relative
a sedi di diversi distretti devono essere autonomamente presentate ed
in  relazione  ad  esse  il candidato non puo' esprimere un ordine di
preferenza.
    5. Le domande di ammissione al tirocinio debbono indicare i posti
vacanti pubblicati ai quali si riferiscono.
    6.  Ai  sensi  dell'art. 4,  comma 1-bis, della legge 21 novembre
1991,  n. 374 e successive modificazioni, gli interessati non possono
indicare  in  ciascuna domanda di ammissione al tirocinio piu' di sei
sedi per ciascun distretto.
    7.  La  reiterazione, anche ad intervalli temporali apprezzabili,
del  giudizio  di inidoneita' all'assunzione dell'incarico di giudice
di  pace, determina l'inammissibilita' di tutte le successive domande
di  ammissione  al tirocinio in quanto consente la formulazione di un
giudizio  prognostico  negativo  sulla  possibilita'  di  un adeguato
svolgimento delle funzioni giudiziarie.
    8.   E'   obbligo   dell'aspirante  all'ammissione  al  tirocinio
dichiarare  nella  domanda  di  non  essere stato gia' sottoposto per
almeno  due  volte  ad  un  giudizio  di  inidoneita'  all'assunzione
dell'incarico di giudice di pace per qualunque distretto giudiziario.
L'assenza  di  tale  dichiarazione  comporta l'inammissibilita' della
domanda.
    9.  E' obbligo dell'aspirante all'ammissione al tirocinio di dare
tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di
eventuali  giudizi  di inidoneita' allo svolgimento delle funzioni di
giudice  di  pace,  che  abbiano  ad intervenire successivamente alla
proposizione   della   domanda.   L'inadempimento   di  tale  obbligo
costituisce  motivo  di esclusione dallo svolgimento del tirocinio, a
cui eventualmente si sia stati ammessi.
                             Par. 1-bis.
            Attivita' istruttoria dei consigli giudiziari
    1.  I  consigli  giudiziari,  integrati  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 2,   della   legge   21 novembre   1991,  n. 374  e  successive
modificazioni,  e  degli  articoli  2  e 6 del decreto del Presidente
della  Repubblica  10 giugno  2000,  n. 198,  provvedono ad acquisire
d'ufficio i seguenti documenti relativi agli aspiranti all'ammissione
al tirocinio e alla nomina a giudice di pace:
      a) estratto dell'atto di nascita;
      b) certificato di residenza;
      c) certificato di godimento dei diritti politici;
      d) certificazione  del  godimento dei diritti civili rilasciata
dal tribunale dove e' compreso il comune di residenza dell'aspirante;
      e) certificato del casellario giudiziale;
      f) certificato  dei  carichi  pendenti rilasciato dalla procura
della  Repubblica  presso  il tribunale dove e' compreso il comune di
residenza dell'aspirante.
    2.   I   consigli  giudiziari  assumono,  d'ufficio,  tramite  il
prefetto,  informazioni sull'inesistenza di cause di incompatibilita'
e  di altre cause ostative previste dalla legge o dalle circolari del
Consiglio superiore della magistratura, nonche' sull'insussistenza di
fatti  e  circostanze  che,  tenuto conto dell'attivita' svolta dagli
aspiranti   e  dalle  condizioni  e  situazioni  ambientali,  possano
ingenerare   il  timore  di  parzialita'  nell'amministrazione  della
giustizia.
                             Par. 1-ter.
  Criteri di formulazione delle proposte di ammissione al tirocinio
    1.   I  consigli  giudiziari  devono  formulare  le  proposte  di
ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari al triplo del
numero  dei  posti  da  coprire,  qualora cio' sia reso possibile dal
numero delle domande.
    2. I consigli giudiziari, nel formulare le proposte di ammissione
al tirocinio, in particolare devono motivare:
      a) il   possesso   da   parte  degli  aspiranti  dei  requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 5 della legge 21 novembre
1991, n. 374 e successive modificazioni;
      b) l'inesistenza  di cause di incompatibilita' e di altre cause
ostative  nonche'  di  fatti  e circostanze che possano ingenerare il
timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia;
      c) l'idoneita'  degli  aspiranti  ad  assolvere degnamente, per
indipendenza,  equilibrio  e  prestigio  acquisito  e  per esperienza
giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario,
nonche'  a  soddisfare in modo adeguato, per garanzia di assiduita' e
di   impegno,   le   esigenze   di  servizio,  avuto  riguardo  anche
dell'attivita' svolta dai medesimi;
    3. Non possono essere proposti per l'ammissione al tirocinio:
      a) gli  aspiranti che, per qualunque causa, siano stati rimossi
dall'incarico  di  conciliatore,  vice-conciliatore, giudice onorario
aggregato  delle  sezioni stralcio dei tribunali, giudice onorario di
tribunale,  vice  procuratore  onorario  e giudice di pace, nonche' i
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  tra  essi  compresi i
magistrati,  i  quali  siano  stati  destituiti  dall'impiego,  e gli
avvocati  e  notai che siano stati sospesi, destituiti ovvero radiati
dai rispettivi albi professionali per motivi disciplinari;
      b) gli  aspiranti  che ricoprono l'incarico di giudice di pace,
di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti;
      c) gli  aspiranti  che  abbiano  assunto, dopo la presentazione
della  domanda  di  ammissione al tirocinio, l'incarico di magistrato
onorario  e  di  componente  laico  di  organi giudicanti, a meno che
abbiano  prodotto  nella  domanda  stessa,  o  in successiva separata
dichiarazione,  la  dichiarazione  di impegno a cessare dall'incarico
all'atto dell'ammissione al tirocinio.
                               Par. 2.
                      Ammissione al tirocinio.
    1.  Per  l'ammissione  al  tirocinio il Consiglio superiore della
magistratura   prende  in  esame  anche  gli  esiti  degli  eventuali
accertamenti  disposti in forza di qualsivoglia segnalazione ritenuta
meritevole di considerazione e che abbia rappresentato l'esistenza di
fatti o circostanze che impediscano l'ammissione.
    2.  Il Consiglio superiore della magistratura provvede ad inviare
la  delibera  di ammissione al tirocinio al presidente della corte di
appello, il quale ne provvedera' a dare tempestiva comunicazione agli
interessati.
    3.  I  candidati ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati
idonei  al  termine  del  tirocinio  ma  non  siano stati nominati in
nessuna delle sedi indicate nella domanda, possono chiedere di essere
destinati  ad  altre  sedi  vacanti o che si siano rese vacanti medio
tempore  e  per  le  quali il presidente della corte di appello abbia
ritenuto  di  non  disporre  immediata  pubblicazione, secondo quanto
previsto  dal  Capo I,  par. 2, punto 3. Il presidente della corte di
appello   provvede  ad  indicare  tempestivamente  le  sedi  vacanti,
assegnando  un  termine  di  trenta giorni per la presentazione delle
domande.
                               Par. 3.
                              Tirocinio
    1.  Il  consiglio  giudiziario,  integrato  ai sensi dell'art. 4,
comma 2,   della   legge   21 novembre   1991,  n. 374  e  successive
modificazioni,  organizza  e  coordina  il  tirocinio per la nomina a
giudice di pace ed organizza piu' corsi teorico-pratici di formazione
professionale,  nel  rispetto  delle  direttive dettate dal Consiglio
superiore della magistratura.
    2.    Il    consiglio   giudiziario   integrato   puo'   valutare
l'opportunita',   tenuto   conto   del  numero  dei  tirocinanti,  di
individuare  al  proprio  interno uno o piu' componenti cui assegnare
tutte  le  pratiche  relative  all'attivita'  di  tirocinio e piu' in
generale  all'attivita'  di formazione. I componenti a cio' designati
riferiscono  al consiglio giudiziario integrato e curano l'attuazione
delle delibere e di ogni adempimento conseguente.
    3.  Il  consiglio  giudiziario  si avvale della collaborazione di
magistrati  affidatari,  nominati tra coloro che svolgono funzioni di
giudice  di  tribunale,  i quali curano l'esecuzione del programma di
tirocinio.  Per  la  nomina  dei magistrati affidatari si tiene conto
della omogeneita' dell'attivita' giudiziaria svolta con quella al cui
esercizio  e'  chiamato  il  giudice  di  pace.  Della nomina e' data
tempestiva  comunicazione ai presidenti dei tribunali di appartenenza
di ciascun magistrato affidatario.
    4.  Nella  organizzazione  dei corsi teorico-pratici il consiglio
giudiziario  integrato  si  puo' avvalere della collaborazione, oltre
che  di  magistrati  e  di personale con qualifica dirigenziale delle
cancellerie  e segreterie giudiziarie del distretto, di avvocati e di
docenti   universitari,   anche   dei  magistrati  referenti  per  la
formazione decentrata.
    5.   Il  consiglio  giudiziario  integrato  nomina  i  magistrati
affidatari   tenendo   conto  della  necessita'  di  assicurare,  ove
possibile,  la  proporzione  di  un magistrato affidatario ogni dieci
ammessi    al    tirocinio;   a   ciascun   magistrato   affidatario,
immediatamente  dopo  la nomina, sono comunicati a cura del consiglio
giudiziario  l'elenco  nominativo  degli  ammessi  al tirocinio a lui
affidati,  nonche'  le  disposizioni  assunte  dallo stesso consiglio
giudiziario in merito all'organizzazione del tirocinio.
    6.  I  magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di
magistrati,  da  essi  stessi  designati,  ai  quali sono assegnati i
tirocinanti  per  la  pratica  giudiziaria.  Possono essere designati
anche giudici di pace dotati di particolare esperienza.
    7.  Il tirocinio si articola nell'assistenza a tutte le attivita'
giudiziarie svolte dal giudice di pace o dal magistrato assegnatario,
compresa  la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera
di  consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il piano
di  tirocinio  comprende,  inoltre,  un  periodo  di  assistenza alle
attivita'  giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio
del  giudice per le indagini preliminari, a tal fine individuato come
magistrato assegnatario.
    8.  I  magistrati assegnatari curano di dare menzione nel verbale
di  udienza  della presenza degli ammessi al tirocinio, anche al fine
di  attestare  i  giorni  di  effettiva partecipazione alle attivita'
disposte  dal  piano di tirocinio. Provvedono, altresi', a conservare
le  minute  di  atti  giudiziari  redatti dagli ammessi al tirocinio,
trasmettendole  al  magistrato  affidatario  unitamente  ad  una nota
scritta sullo svolgimento del tirocinio.
    9.   Le  funzioni  di  magistrato  affidatario  e  di  magistrato
assegnatario  rientrano tra i doveri di ufficio. Qualora l'interpello
per  l'individuazione dei magistrati affidatari sia andato deserto, o
abbia  dato  esito  insufficiente,  o  qualora  ragioni d'urgenza non
consentano  di  effettuare  l'interpello,  il  consiglio  giudiziario
provvede alla designazione d'ufficio.
    10.   Il   magistrato  designato  per  l'incarico  di  magistrato
affidatario    o    di    magistrato   assegnatario,   che   dichiari
l'indisponibilita', e' tenuto a darne congrua motivazione; il diniego
ingiustificato  all'assunzione  dell'incarico  puo'  essere  preso in
esame  anche  in  sede  di  valutazione  di  professionalita'.  Della
ingiustificata  dichiarazione  di  indisponibilita'  deve essere data
comunicazione  al  Consiglio  superiore  della  magistratura  per  le
valutazioni di sua competenza.
    11.  All'esito  del  periodo di tirocinio i magistrati affidatari
redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari,
una relazione in cui illustrano le attivita' seguite dal tirocinante,
ivi compresi la partecipazione ai corsi di formazione di cui al punto
12  ed  i  provvedimenti  giurisdizionali  eventualmente  redatti  in
minuta,  ed  esprimono  una  valutazione  in  merito  alle attitudini
rivelate,  avuto riguardo, in panicolare, alla preparazione culturale
e   giuridica,   alla   disponibilita'   al   costante  aggiornamento
professionale  ed  alle  circostanze  da  cui  trarre un giudizio sul
possesso delle doti di equilibrio, indipendenza e imparzialita'.
    12.  Il  consiglio  giudiziario,  integrato ai sensi dell'art. 4,
comma 2,   della   legge   21 novembre   1991,  n. 374  e  successive
modificazioni, organizza, a completamento del tirocinio e, di regola,
su   base   circondariale,  corsi  teorico-pratici,  avendo  cura  di
raccordare i relativi periodi di svolgimento con l'utile prosecuzione
del  tirocinio.  Ai predetti corsi devono essere dedicate almeno otto
giornate.
    13.  La  frequenza  dei  corsi  e'  obbligatoria  ed  e' cura del
consiglio giudiziario verificarne l'effettivita'.
    14.  I corsi teorico-pratici sono volti anche all'acquisizione di
conoscenze  e  tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione
delle parti.
    15.  Ogni  corso  puo'  essere articolato in piu' incontri e ogni
incontro  puo'  essere  articolato  in  una sessione teorica e in una
pratica,  con la partecipazione di due relatori scelti tra magistrati
professionali,  avvocati, docenti universitari e giuristi che abbiano
particolare esperienza in materia di mediazione. Il coordinamento del
corso  spetta  ad  un  componente  del  consiglio  giudiziario a cio'
designato.
    16. I corsi organizzati nell'ambito circondariale di tribunali di
grandi  dimensioni  possono essere reiterati, ove l'elevato numero di
partecipanti ne impedisca il proficuo espletamento.
    17.  I  corsi  mirano, inoltre, a fornire al tirocinante, oltre a
nozioni  di  carattere  teorico,  anche  e soprattutto indicazioni di
carattere   pratico,   possibilmente  attraverso  la  simulazione  di
processi,  nonche'  l'esame  di  casi  di  scuola e l'elaborazione di
schemi  di provvedimenti. Adeguata attenzione deve altresi' prestarsi
ai  profili  deontologici  propri  della funzione giurisdizionale del
giudice di pace.
    18.   L'incarico  di  relatore  puo'  essere  assunto  anche  dai
magistrati affidatari e dai magistrati assegnatari.
    19.  A  ciascuna  unita'  del personale docente e' corrisposto il
gettone  di  presenza  giornaliero  previsto  dall'art. 6 della legge
21 novembre  1991,  n. 374, secondo quanto disposto dagli articoli 21
della  legge 24 novembre 1999, n. 468 e 4-bis della legge 21 novembre
1991, n. 374, come successivamente modificata.
    20.  I magistrati affidatari hanno cura di organizzare, all'esito
di  ogni  corso  teorico-pratico,  una riunione con i tirocinanti, in
modo  da  verificare,  stimolando  il  confronto  e la discussione di
gruppo, l'utilita' della partecipazione al corso.
    21.  Il  tirocinio  si svolge presso gli uffici del tribunale nel
cui  circondario  e'  compreso l'ufficio del giudice di pace indicato
per  la nomina al momento della domanda o, se in questa sono indicate
piu'  sedi,  presso  gli  uffici del tribunale nel cui circondario e'
compreso  il maggior numero di sedi. In caso di parita' di numero tra
sedi  di circondari diversi, il tirocinio si svolge presso gli uffici
del tribunale piu' vicino a quello sito nel capoluogo, ove ha sede la
corte  di  appello.  Il tirocinio puo' essere svolto presso eventuali
sedi distaccate del tribunale.
    22.  Il  consiglio  giudiziario  valutera',  di  volta  in volta,
l'eventuale sospensione del tirocinio nel periodo feriale.
                               Par. 4.
                    Esito del tirocinio e nomina
    1.  Secondo  quanto  previsto dalla disposizione dell'art. 4-bis,
comma 7,   della   legge   21 novembre   1991,  n. 374  e  successive
modificazioni,  al  termine  del  tirocinio  il consiglio giudiziario
integrato  formula  un  giudizio di idoneita' su ciascun tirocinante,
redigendo  una  proposta  di graduatoria degli idonei, sulla base dei
risultati  del  tirocinio  e  della  partecipazione  ai  corsi,  come
riassunti nelle relazioni dei magistrati affidatari. La relazione del
magistrato affidatario si avvale dei contributi di conoscenza offerti
dai  magistrati  assegnatari e, prima della trasmissione al consiglio
giudiziario, deve essere da questi ultimi valutata.
    2.  Nel  redigere  la  graduatoria  degli  idonei,  il  consiglio
giudiziario  integrato tiene conto, oltre che delle indicazioni sulla
preparazione  tecnico-professionale, anche dell'assiduita' di impegno
nel  tirocinio  e  della diligenza dimostrata nella partecipazione ai
corsi teorico-pratici.
    3.  Secondo la previsione dell'art. 13 del decreto del Presidente
della  Repubblica  10 giugno  2000,  n. 198, il consiglio giudiziario
integrato   formula   il   giudizio  di  idoneita'  e  predispone  la
graduatoria  degli idonei con l'attribuzione di un punteggio espresso
in  trentesimi.  Si  considerano  idonei  coloro  che  conseguono  un
punteggio  non inferiore a diciotto trentesimi. In caso di parita' di
punteggio  sono  preferiti, nell'ordine, coloro che hanno esercitato,
purche' degnamente:
      a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
      b) la professione forense per almeno un biennio;
      c) funzioni notarili;
      d) insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
      e) funzioni  inerenti  alle  qualifiche  dirigenziali e alla ex
carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
    In  via  subordinata,  e  dopo aver tenuta conto della durata deI
periodo  di  esercizio  delle  funzioni  appena elencate in ordine di
priorita',  si  preferisce,  persistendo  la parita' di punteggio, il
piu' giovane di eta'.
    4.   La  proposta  di  graduatoria  e'  trasmessa  dal  consiglio
giudiziario  integrato al Consiglio superiore della magistratura, che
provvede  alla  nomina  degli  idonei  per una delle sedi da ciascuno
indicata  nella  domanda  di  ammissione al tirocinio, verificando la
sussistenza dei requisiti di legge, che qui si trascrivono:
      a) essere cittadino italiano;
      b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
      c) non  avere  riportato  condanne  per delitti non colposi o a
pena  detentiva  per contravvenzione e non essere sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza;
      d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
      e) avere idoneita' fisica e psichica;
      f)  avere  eta'  non  inferiore  a 30 anni e non superiore a 70
anni;
      g) avere cessato, o impegnarsi a cessare, prima dell'assunzione
delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita'
lavorativa, dipendente, pubblica o privata;
      h) avere  superato  l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione forense, o, in alternativa avere esercitato:
        1.  funzioni  giudiziarie,  anche  onorarie,  per  almeno  un
biennio;
        2. funzioni notarili;
        3. insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
        4.  funzioni  inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex
carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
    5.  In  ogni  caso  la  nomina  deve  cadere su persone capaci di
assolvere   degnamente,  per  indipendenza,  equilibrio  e  prestigio
acquisito  e  per  esperienza  giuridica  e culturale, le funzioni di
giudice di pace. A tal fine il Consiglio superiore della magistratura
si  avvale  anche degli esiti degli eventuali accertamenti di ufficio
disposti  durante il tirocinio, in forza di qualsivoglia segnalazione
ritenuta meritevole di considerazione.
    6.  Nel  caso  in  cui la nomina sia condizionata alla cessazione
della precedente attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata,
questa deve avvenire, pena la decadenza dalla nomina, anche in deroga
ai  termini  di  preavvisa  previsti  dalle leggi relativi ai singoli
impieghi,   entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  decreta
ministeriale  di  nomina.  In  ogni  caso il giudice di pace non puo'
assumere  possesso  dell'ufficio  prima  di  aver cessato l'attivita'
lavorativa.
    7.  Il  giudice di pace deve assumere possesso dell'ufficio entro
trenta giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina.
    8.  All'atto  della presa di possesso dell'ufficio, il giudice di
pace deve dichiarare, fornendone autocertificazione, che persistono i
requisiti  previsti  dalla  legge  per  la  nomina;  deve,  altresi',
presentare   la   certificazione  medica,  rilasciata  dalla  azienda
sanitaria   locale   competente  o  da  medico  militare,  attestante
l'idoneita' fisica e psichica.
    (Omissis).
                               Capo IV
                          INCOMPATIBILITA'
                               Par. 1.
                             In generale
    1. Il regime delle incompatibilita' del giudice di pace contenuto
nella  legge  istitutivo  - legge 21 novembre 1991, n. 374 - e' stato
profondamente innovata dalle previsioni della legge 24 novembre 1999,
n. 468,  con  l'aggiunta  di  nuove  situazioni  di incompatibilita',
alcune  riguardanti  soltanto  i  giudici  di pace che siano iscritti
nell'albo degli avvocati.
    2.  Preliminarmente  si  osserva  che  ai  giudici di pace non e'
applicabile,  quanta  alle  autorizzazioni,  la  disciplina  prevista
dall'art. 16   dell'Ordinamento   giudiziario,  per  assenza  di  una
espressa  previsione  in tal senso, sicche' costoro possono espletare
incarichi  extragiudiziari  senza necessita' di previa autorizzazione
da   parte   del  Consiglio  superiore  della  magistratura.  Spetta,
comunque,  ad  esso  verificare la permanenza in concreto, in capo al
giudice  di pace, dei requisiti di indipendenza e terzieta', previsti
dall'art. 5,  comma 3,  della  legge  21 novembre  1991,  n. 374, per
l'ipotesi  in cui il giudice di pace assuma incarichi extragiudiziari
che,  per  la  loro  natura  o le relative modalita' di espletamento,
possano porre in pericolo i menzionati caratteri della giurisdizione.
I  giudici  di pace sono, pertanto, tenuti a dare comunicazione degli
incarichi extragiudiziari svolti, al fine di consentire al Consiglio,
nell'ambito  dei  suoi poteri di sorveglianza, una diretta cognizione
delle attivita' espletate.
    3.  L'art. 5,  lettera  h), della legge 21 novembre 1991, n. 374,
prevede  come  requisito  per la nomina, aver cessato, o impegnarsi a
cessare,  prima  dell'assunzione  delle  funzioni di giudice di pace,
l'esercizio  di  qualsiasi attivita' lavorativa dipendente pubblica o
privata: tale previsione normativa comprende tutte le forme di lavoro
subordinato  e  va  riferito,  quindi,  anche ai rapporti di lavoro a
tempo determinato ed a tempo parziale. Il sistema di incompatibilita'
non  si  estende, viceversa, all'attivita' lavorativa autonoma (quale
ad  esempio  l'attivita'  commerciale  o  quella  esercitata in campo
professionale  diverso da quello forense). Tuttavia l'espletamento di
singole  attivita'  a  carattere  autonomo  deve  essere valutato dal
Consiglio  superiore  della  magistratura  ai  fini dell'accertamento
dell'esistenza  del  requisito  generale della capacita' di assolvere
degnamente le funzioni di giudice di pace.
    4.  Per  quanto  riguarda  le  incompatibilita'  comuni a tutti i
giudici  di  pace,  la  legge prevede che non possano esercitare tali
funzioni   i   membri   del   Parlamento,  i  consiglieri  regionali,
provinciali,  comunali e circoscrizionali: per le medesime ragioni di
indipendenza  e  terzieta',  si deve ritenere che la incompatibilita'
vada  estesa anche ai sindaci e agli assessori regionali, provinciali
e  comunali. Sono altresi' incompatibili i componenti dei comitati di
controllo  sugli  atti  degli  enti locali e delle loro sezioni e gli
ecclesiastici  e  i  ministri  di  qualunque  confessione  religiosa.
Infine,   per  coloro  che  ricoprono  o  hanno  ricoperto  incarichi
direttivi  o esecutivi nei partiti politici, la legge n. 468 del 1999
ha  modificato  la previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c),
della   legge  istitutiva,  prescrivendo  che  l'incompatibilita'  si
estende ai tre anni precedenti alla nomina.
    5.   Si   e'  poi  stabilita  l'incompatibilita'  con  l'incarico
giudiziario  onorario per coloro che svolgono attivita' professionale
per  imprese  di  assicurazione  o  banche,  oppure hanno il coniuge,
convivente,  parenti  fino  al  secondo grado o affini entro il primo
grado che svolgono abitualmente tale attivita'.
    Dall'esame  dei  lavori preparatori si rileva che tale divieto e'
volto ad "evitare la possibilita' di eventuali conflitti di interesse
nell'attivita' del giudice di pace", sicche' deve ritenersi, anche in
ragione  del  fatto  che al divieto non si accompagna alcun limite di
ordine  territoriale,  che  esso  abbia  carattere assoluto e che non
possa essere rimosso se non con la cessazione dell'attivita' ritenuta
incompatibile.
    Per  attivita'  professionale  incompatibile  con  le funzioni di
giudice  di  pace  deve intendersi quella consistente nell'assunzione
non  episodica  di incarichi libero-professionali o nell'esercizio di
attivita'  di  agente,  sub-agente,  rappresentante  e consulente nei
settori  in  questione.  Deve  ritenersi  compresa  nel divieto anche
l'attivita'  c.d. di brokeraggio esercitata nel campo assicurativo in
quanto  essa  ha  un  carattere  strumentale  rispetto  all'attivita'
assicurativa  in  senso  proprio e partecipa, sia pure in rapporto di
alterita'  in relazione alle imprese di assicurazione, dei potenziali
conflitti  economico-giuridici  che  questo  settore  imprenditoriale
genera.
    Le  incompatibilita'  previste  in  relazione  agli  avvocati che
svolgano  le  funzioni  di  giudice di pace (sulle quali si rinvia al
paragrafo  2) sono aggiuntive rispetto alle altre contemplate, in via
generale,   dall'art. 8,   comma 1,   lettera   c-bis),  della  legge
21 novembre  1991,  n. 374  e successive modificazioni, per cui e' da
ritenere sussistente una situazione di incompatibilita' nelle ipotesi
in  cui sia esercitata, da parte di un giudice di pace ed anche al di
fuori  del  circondano, attivita' professionale in favore di banche o
imprese di assicurazione.
    Relativamente ai soggetti legati al giudice di pace da vincoli di
coniugio,  ecc.,  la  nozione  di "attivita' professionale" comprende
anche  l'attivita'  svolta,  nell'ambito  di  un  rapporto  di lavoro
subordinato,  presso  imprese di assicurazione o istituti di credito,
quando   essa   sia   esercitata   nel  settore  legale  e,  pur  non
estrinsecandosi  nell'espletamento della professione forense, risulti
a questa strettamente connessa (come, ad esempio, nell'ipotesi in cui
al  dipendente  sia  attribuito il potere di liquidare e/o transigere
sinistri,  nominare  avvocati  alle  liti per rappresentare l'impresa
assicuratrice, e via di seguito).
    Del  pari  sussiste  una  ipotesi  di  incompatibilita',  ove  il
coniuge, il convivente, i parenti sino al secondo grado, o gli affini
entro  il primo grado del giudice di pace, svolgano abitualmente tale
attivita'.
                               Par. 2.
     Incompatibilita' con l'esercizio della professione forense
    1.  Particolari  forme  di incompatibilita' sono previste per gli
avvocati.  Invero  i  commi  1-bis  e  1-ter  dell'art. 8 della legge
n. 374/1991,   introdotti   dalla   legge  n. 468/1999,  stabiliscono
rispettivamente:
      "1-bis.  Gli  avvocati  non  possono  esercitare le funzioni di
giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la
professione  forense,  ovvero  nel  quale  esercitano  la professione
forense  i  loro  associati  di  studio, il coniuge, il convivente, i
parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado.";
      "1-ter.  Gli  avvocati  che  svolgono le funzioni di giudice di
pace   non   possono   esercitare   la  professione  forense  dinanzi
all'ufficio  del  giudice di pace al quale appartengono e non possono
rappresentare,  assistere o difendere le parti di procedimenti svolti
dinanzi  al  medesimo  ufficio,  nei successivi gradi di giudizio. Il
divieto  si  applica  anche  agli associati di studio, al coniuge, ai
conviventi,  ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il
primo grado.".
    Tali  disposizioni  realizzano  un  punto  di  equilibrio  tra la
precedente    normativa,    che    prevedeva   una   incompatibilita'
all'esercizio  della  professione  forense  limitata  all'ufficio del
giudice  di pace di appartenenza, e la proposta contenuta nel disegno
di  legge  presentato  alla  Camera dei deputati, la quale estendeva,
viceversa, quel divieto all'intero distretto di corte d'appello.
    Si  e'  stabilito, infatti, che l'avvocato non puo' esercitare le
funzioni  di  giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale
esercita  la  professione forense, estendendosi poi tale divieto agli
associati  di  studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il
secondo grado ed agli affini entro il primo grado.
    Inoltre,  si  e'  ribadito quanto gia' contenuto nella precedente
normativa  circa  il  divieto  di esercizio della professione forense
dinanzi  all'ufficio  del  giudice di pace di appartenenza, anche nei
successivi  gradi  di  giudizio,  pure  in  tal  caso estendendosi il
divieto  agli  associati  di  studio  ed  agli  altri soggetti appena
menzionati.
    Ponendo  a  raffronto  tali  disposizioni  e volendo attribuire a
ciascuna   di   esse   un   proprio,   autonomo   significato,   deve
necessariamente  ritenersi  che il primo di quei divieti dia luogo ad
una  incompatibilita',  abbia  per  destinatari  gli  avvocati  e sia
preordinato  ad  interdire  lo svolgimento delle funzioni giudiziarie
onorarie  nell'ambito  del  circondario interessato in modo stabile e
continuativo  dall'esercizio  dell'attivita' forense, da considerarsi
normalmente  coincidente  con  quello  in  cui  ha  sede il Consiglio
dell'ordine  al  cui  albo il professionista e' iscritto. Cio' che e'
del  resto  conforme  alla  ratio  della normativa in esame, la quale
intende  evitare  che  le  funzioni  giudiziarie siano dal magistrato
onorario   espletate   in  quel  determinato  ambiente  in  cui  sono
prevalentemente  maturati  i  suoi rapporti professionali, sia con le
parti da lui assistite, sia con gli altri avvocati del medesimo foro,
a meno che quei rapporti non vengano recisi in modo netto e visibile.
La  violazione  di  tale regola comporta la declaratoria di decadenza
del  giudice di pace, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge
n. 374/1991 e successive modificazioni.
    A sua volta, il secondo divieto si dirige all'avvocato giudice di
pace   ed  ha  ad  oggetto  l'esercizio  della  professione  forense,
esercizio  interdetto  in  relazione ai procedimenti pendenti dinanzi
all'ufficio  del  giudice  di  pace  di appartenenza, con l'ulteriore
limitazione  ivi  stabilita  quanto ai successivi gradi del giudizio.
Divieto   che,   alla   luce   dell'interpretazione   attribuita   al
comma 1-bis,  legittimamente  e'  stato  ribadito  nel comma 1-ter in
quanto   il   giudice  di  pace  potrebbe  altrimenti  esercitare  la
professione  forense  dinanzi  all'ufficio  in  cui  egli  svolga  le
funzioni  giudiziarie  onorarie, se ubicato in un circondario diverso
da quello interessato stabilmente dall'esercizio, da parte sua, della
professione  suddetta.  Anche la violazione di tale divieto determina
la decadenza del giudice di pace.
    Giova  precisare  che queste situazioni di incompatibilita' hanno
carattere  assoluto  e  non possono essere riferite alla sola materia
civile  ovvero  a quella penale, a seconda delle funzioni in concreto
svolte  dal  giudice  di  pace,  non trovando applicazione, quanto ai
giudici  di pace, l'orientamento del Consiglio sulle incompatibilita'
sancite   dall'art. 18  dell'Ordinamento  giudiziario,  il  quale  fa
riferimento  all'attivita' forense esercitata da soggetti diversi dal
magistrato professionale ed a lui legati da vincoli di parentela o di
affinita'.
    2. Il  sopravvenire  di  una  causa di incompatibilita' (la quale
puo' verificarsi, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudice di pace
contragga  matrimonio  o instauri un regime di stabile convivenza con
un  avvocato  iscritto  all'albo professionale del circondario in cui
egli  esercita  le  funzioni  giudiziarie)  determina del pari la sua
decadenza dall'incarico, salvo che egli non provveda a rimuovere tale
condizione  attraverso  la sollecita richiesta di un trasferimento ad
altro ufficio giudiziario, ubicato in un diverso circondario.
    In  ordine  alla domanda di trasferimento preordinata a rimuovere
una causa di incompatibilita' sopravvenuta, va precisato che nel caso
in  cui  le  sedi indicate non siano disponibili, la Commissione puo'
proporre  al  giudice  di pace una o piu' sedi in alternativa, per le
quali   l'interessato  dovra'  prestare  il  suo  consenso,  inviando
apposita  dichiarazione  al  Consiglio  superiore  della magistratura
entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione. E' comunque rimessa
all'interessato la facolta' di presentare, entro il medesimo termine,
domanda di cancellazione dall'albo degli avvocati, ove non ritenga di
prendere  in  considerazione  taluna  tra le sedi comunicategli dalla
Commissione.
    3. Al  giudice  di pace non avvocato, il cui coniuge, convivente,
parente  entro  il  secondo grado o affine entro il primo eserciti la
professione  forense  nel  circondario  del  tribunale in cui ha sede
l'ufficio  del  giudice  di pace di sua appartenenza, si applicano le
norme  generali  in  tema  di  astensione,  cosi' come gia' stabilito
dall'art. 10  della  legge  n. 374/1991,  per questa parte riprodotto
anche dalla legge n. 468/1999.
    4. L'assunzione dell'incarico di giudice di pace e' incompatibile
con  l'esercizio  di  qualsiasi  altro  ufficio  giudiziario onorario
(compreso  quello  di  giudice  popolare presso la corte d'assise) in
quanto  anche  il  giudice di pace fa parte dell'ordine giudiziario e
l'eventuale  esercizio contestuale di funzioni onorarie darebbe luogo
ad una sovrapposizione e confusione di ruoli. Da cio' consegue che le
persone  che  svolgono funzioni di magistrato onorario possono essere
nominate  giudici  di pace sempre che si impegnino a cessare da dette
funzioni all'atto della designazione a tale ultimo incarico.
    5. Le  funzioni  di giudice di pace sono, invece, compatibili con
quelle  di  componente della commissione tributaria, non appartenendo
tale   organo   all'ordine   giudiziario   ex   art. 4,   ordinamento
giudiziario.
    6. L'art. 8  della  legge  n. 374/1991 e successive modificazioni
stabilisce  che  gli  avvocati  non  possono  svolgere le funzioni di
giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la
professione  forense  (comma 1-bis),  per  cui  e' da ritenere che il
divieto  si  riferisca  ai  soli  uffici giudiziari la cui competenza
coincide  con  quella  circoscrizione territoriale, ovvero e' in essa
compresa.
    Poiche' il tribunale per i minorenni ha, viceversa, giurisdizione
su  tutto  il  territorio  della  corte d'appello in cui e' istituito
(art. 3, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni
in  legge 27 maggio 1935, n. 835), il divieto sancito dall'art. 8 non
puo',  pertanto,  trovare  applicazione  in relazione a tale ufficio,
anche  in  considerazione  del  fatto  che  non vi e', allo stato, la
possibilita'  di  alcuna interferenza tra le funzioni rispettivamente
svolte dai giudici di pace e dai tribunali per i minorenni.
    Per  ragioni  analoghe  deve  ritenersi  che  il  divieto sancito
dall'art. 8  cit.  non  riguardi  neppure  l'esercizio  di  attivita'
forense  dinanzi  al tribunale penale militare, le cui circoscrizioni
territoriali  si estendono ben oltre il perimetro dei circondari e la
cui   specifica   competenza   esclude  del  pari  ogni  pericolo  di
interferenza  con  le  funzioni  giudiziarie attribuite ai giudici di
pace.
    Deve,  infine, ritenersi che il divieto in questioni non riguardi
neppure  l'esercizio  di attivita' forense dinanzi alla giurisdizione
amministrativa e contabile, nonche' alle commissioni tributarie.
                               Par. 3.
                Incompatibilita' con altri incarichi
    La  funzione  di giudice di pace e', viceversa, incompatibile con
quella  di  difensore  civico. In base al suo status a questi vengono
riconosciuti,  infatti,  compiti  di  garanzia  dell'imparzialita'  e
dell'andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale,
con  il  potere di segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi,
le  disfunzioni,  le  carenze  ed  i ritardi dell'amministrazione nei
confronti  dei  cittadini.  Egli  e'  eletto,  inoltre,  da assemblee
politiche  e  resta in stretto collegamento con gli stessi organismi,
per  cui  tale rapporto puo' dar luogo ad un turbamento dell'immagine
di  imparzialita'  e neutralita' della funzione giudiziaria, che ogni
magistrato,  anche  onorario,  deve  avere  nel  contesto  sociale di
riferimento.
    (Omissis).
                              Capo VII
                            TRASFERIMENTI
    1. L'istituto  del trasferimento e' disciplinato dall'art. 10-ter
della  legge  21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni: "I
giudici  di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso
altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico."
(comma 1).
    2. Le  domande  di  trasferimento  dovranno  essere  formulate in
relazione  ai  posti  vacanti che formano oggetto di pubblicazione da
parte  del  presidente  di corte d'appello e nel rispetto dei termini
previsti per le domande di ammissione al tirocinio.
    3. Le  domande  di  trasferimento  devono  essere  indirizzate al
Consiglio  superiore  della  magistratura  e presentate al presidente
della  corte  d'appello  del  luogo in cui si verifica la vacanza, il
quale  ne  curera'  la  trasmissione  al  Consiglio  superiore  della
magistratura.
    4. Ai  sensi del secondo comma dell'art. 10-ter cit., qualora per
il  posto  vacante  concorrano  domande di trasferimento e domande di
nomina  da  parte  di  soggetti gia' dichiarati idonei al termine del
tirocinio,  queste ultime hanno priorita'. Qualora concorrano domande
di  trasferimento  e domande di ammissione al tirocinio presentate ai
sensi   dell'art. 4,   legge   cit,   il  Consiglio  superiore  della
magistratura  valutera'  a  quale  accordare priorita', tenendo conto
delle esigenze dell'ufficio di provenienza e del numero di domande di
ammissione al tirocinio.
    5. In  relazione  a ciascun pubblicazione potra' essere richiesta
una sola sede. In presenza di piu' domande relative a sedi ubicate in
diversi  distretti  il  Consiglio si riserva di individuare quella da
coprire  in  base  alle  esigenze  dell'ufficio. Le domande dovranno,
altresi', contenere l'indicazione dei titoli di preferenza di seguito
specificati,  con  la  precisazione,  pena la mancata valutazione del
titolo, della data di inizio e di cessazione del periodo di effettivo
svolgimento delle attivita' indicate sub 9.
    6. Anche  in  assenza  di  domande di ammissione al tirocinio, le
domande  di  trasferimento  saranno  comunque  valutate comparando le
esigenze  dell'ufficio  di  provenienza  e di quello di destinazione,
secondo un criterio di buona amministrazione.
    7. Il   giudice   di   pace  non  potra'  presentare  domande  di
trasferimento  per  altre sedi prima di due anni dal giorno in cui ha
assunto   effettivo   possesso   dell'ufficio,  salvo  che  ricorrano
comprovati  e  gravi  motivi  di  salute,  di  famiglia  ovvero cause
sopravvenute di incompatibilita'.
    7-bis. Le  domande di trasferimento formulate per la rimozione di
cause  di incompatibilita' sopravvenute ovvero per gravi e comprovati
motivi   di   salute   o   di  famiglia  possono  essere  presentate,
direttamente    al    Consiglio    superiore    della   magistratura,
indipendentemente  dalla  pubblicazione dei posti vacanti disposta ai
sensi del punto 2.
    8. Non  sono  consentite  revoche  dopo  che il trasferimento sia
stato   deliberato   dal   Consiglio  superiore  della  magistratura.
L'interessato dovra' assumere possesso entro il termine stabilito dal
Ministero della giustizia.
    9. Nell'ipotesi  in  cui  siano  state presentate piu' domande di
trasferimento per la stessa sede, verra' preferito il giudice di pace
che   vantera maggiori   titoli   di  preferenza.  Verranno  valutati
nell'ordine il periodo di esercizio:
      a) delle funzioni di giudice di pace;
      b) di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie;
      c) della professione forense;
      d) delle funzioni notarili; ed infine, in caso di parita',
      e) la minore anzianita' anagrafica.
    Verranno  in  ogni  caso  prioritariamente considerate le domande
presentate  per  evitare  situazioni sopravvenute di incompatibilita'
ricollegabili   a  rapporti  di  coniugio,  convivenza,  parentela  e
affinita'.
    10. Le  domande  di  trasferimento  esauriscono  i  loro  effetti
all'esito della delibera consiliare di accoglimento o rigetto.
    (Omissis).
                                   Il segretario generale: Patris