Art. 11.
                          Incompatibilita'
    Gli  iscritti  al  corso di dottorato di ricerca, titolari di una
borsa  di  studio,  non  possono  svolgere  attivita' lavorative o di
formazione esterne al dottorato di ricerca.
    L'iscrizione   al  corso  di  dottorato  e'  incompatibile,  pena
l'esclusione  dal corso, con la frequenza di altri corsi di dottorato
presso  altre  Universita'  italiane  o  straniere,  fatti  salvi gli
accordi espliciti di cotutela.
    L'iscrizione  al  corso  di dottorato e', altresi', incompatibile
con   l'iscrizione   ad   altri   corsi  di  studio  o  a  scuole  di
specializzazione.