Art. 13.

     Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio

    1.  I concorrenti dichiarati vincitori, ed eventualmente, secondo
l'ordine  di  graduatoria, altri candidati idonei, saranno invitati a
far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza  -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane - Servizio
personale  tecnico-scientifico  e professionale - Divisione I, piazza
Vittorio  Emanuele II n. 13 - 00185 Roma, entro il termine perentorio
di  un mese decorrente dal primo giorno di assunzione in servizio per
la  frequenza  del corso di formazione di cui all'art. 47 del decreto
legislativo  5 ottobre  2000,  n. 334,  le  certificazioni  ovvero le
relative  dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti
i sotto elencati stati e qualita' personali:
      a) il  non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti
non  colposi  e  non  esser  stati sottoposti a misure di sicurezza o
prevenzione;
      b) la cittadinanza italiana;
      c) il godimento dei diritti politici;
      d) il luogo e la data di nascita;
      e) il possesso del titolo di studio, di cui all'art. 3, lettera
f), del presente bando;
      f) il possesso dell'abilitazione professionale allo svolgimento
della professione di medico-chirurgo;
      g) l'iscrizione all'albo professionale dei medici-chirurghi;
      h) per   i  candidati  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
confronti degli obblighi di leva.
    2.  Le  dichiarazioni  indicate  alle  lettere  a),  b)  e c) non
dovranno   essere   anteriori  a  sei  mesi  rispetto  alla  data  di
presentazione.
    3.  Le  dichiarazioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c) dovranno
attestare,  altresi',  che  gli  interessati  erano in possesso della
cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data
di  scadenza  del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    4.  L'amministrazione  provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla  veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso e' punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
    5.  Il personale di ruolo appartenente ad amministrazione diversa
da quella dell'Interno e' esonerato dalla presentazione dei documenti
indicati  nel  precedente  comma 1,  alle  lettere  a),  b), e c). Il
personale  di  ruolo appartenente all'amministrazione dell'Interno e'
esonerato  altresi'  dal  presentare  la  documentazione  di cui alla
lettera d).
    6.  La  mancata  presentazione,  entro il termine previsto, della
documentazione   indicata   nel  presente  articolo,  implichera'  la
decadenza dalla nomina in prova.
      Roma, 22 gennaio 2003
                                      Il Capo della Polizia
                          Direttore generale della pubblica sicurezza
                                           De Gennaro