Art. 8. Tutela dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente art. 7, nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del candidato. 4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata legge n. 675/1996. Tali diritti potranno esser fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Servizio concorsi, titolare del trattamento. 5. Il responsabile del trattamento e' il direttore della Divisione II del predetto Servizio.