Art. 8.

                      Tutela dei dati personali

    1.  Ai  sensi  dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996,  n. 675,  gli  esiti  degli  accertamenti  di cui al precedente
art. 7,  nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande
di  partecipazione  al concorso, saranno raccolti presso il Ministero
dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane - Servizio concorsi per le finalita' di
gestione del concorso medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
    4.  L'interessato  gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata  legge  n. 675/1996.  Tali diritti potranno esser fatti valere
nei   confronti  del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica  sicurezza  -  Direzione  centrale  per  le  risorse umane -
Servizio concorsi, titolare del trattamento.
    5.   Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  direttore  della
Divisione II del predetto Servizio.