Art. 9. Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, vertono sulle seguenti materie: a) patologia speciale medica; b) patologia speciale chirurgica. 2. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. 3. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonche' apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni cellulari. E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare i codici, le leggi e i decreti, senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dai componenti della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, che ne fa le veci nelle eventuali altre sedi in cui si svolgono le prove. 4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema e' escluso dal concorso. 5. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno trentesimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova. La commissione non procede all'esame del secondo elaborato qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica, la documentazione che comprova il possesso, alla data di scadenza del bando, dei titoli di cui al precedente art. 5, in originale o in copia autenticata ovvero - fatta eccezione per le pubblicazioni - la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 7. La prova orale vertera', oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti altre materie: semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza; elementi di medicina legale e di antropologia criminale; elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica; elementi di igiene; lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel precedente art. 4; informatica: conoscenza a livello elevato dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 8. La prova orale si intendera' superata qualora il candidato abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.