Art. 6.

Nomina  della  commissione  giudicatrice  Formazione  ed approvazione
                          della graduatoria

    1.   La   commissione  giudicatrice  e'  nominata  dal  direttore
amministrativo,   su   proposta  del  consiglio  della  facolta'  cui
afferisce il posto, ed e' formata da:
      due docenti inquadrati nel settore scientifico-disciplinare per
il quale e' indetta la selezione;
      un  docente  appartenente  al collegio scientifico-disciplinare
umanistico,  nonche'  da  un  segretario appartenente a categoria non
inferiore alla D, area amministrativa-gestionale.
    Almeno  due  docenti  componenti la commissione debbono essere in
servizio presso altro Ateneo.
    2.  La  graduatoria  definitiva  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
    3.  Il  direttore  amministrativo,  con  proprio  decreto, previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
    4.  Il  decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'albo  dell'Ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.  Dalla  data  di  pubblicazione  di detto avviso decorre il
termine  per  l'eventuale  impugnazione.  La  graduatoria  definitiva
rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione
dell'avviso  in  Gazzetta Ufficiale. Il suddetto termine e' prorogato
di  un  anno ai sensi dell'art. 34, comma 12, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.