Art. 7. Costituzione del rapporto di lavoro. 1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Stante la suddetta condizione l'amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola. 2. Il candidato dichiarato vincitore della selezione stipula con l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno. 3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. 4. Il vincitore che sia cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea dovra' produrre la documentazione attestante l'ottemperanza agli adempimenti previsti dal testo unico n. 286/1998, recante le disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, e dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 394/1999). 5. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. 6. Il trattamento economico e normativo e' contenuto nella normativa riguardante le procedure di reclutamento dei collaboratori ed esperti linguisti di lingua madre citata in premessa.