Art. 8.

                     Presentazione dei documenti

    1.  Il  candidato  dichiarato  vincitore, se cittadino italiano o
dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti
per  l'accesso,  tenuto  conto  delle  dichiarazioni aventi validita'
illimitata  gia'  risultanti  nella  domanda  di  partecipazione alla
procedura,  sara'  invitato  a presentare a questa Universita', entro
trenta  giorni dalla data di stipula del contratto, pena la decadenza
del  contratto stesso, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonche'
il documento sotto specificato:
      a) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni attestante il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
        cittadinanza;
        godimento  dei  diritti  civili  e  politici (ovvero i motivi
della  non  iscrizione  o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
        mancanza  di  condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
      b) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita'  e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita';
      c) certificato  in  bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da un
medico  militare  attestante l'idoneita' fisica. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione  con  la  dichiarazione  che  essa  non  e' tale da menomare
l'attitudine  dell'aspirante stesso all'impiego al normale e regolare
rendimento  di  lavoro.  Tale  documento  deve  essere  in  data  non
anteriore  a  sei  mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in
servizio  ovvero  alla  data di ricezione dell'invito a presentare il
documento stesso.
    2.  I  cittadini  di  Stati  non appartenenti all'Unione europea,
regolarmente  soggiornanti  in  Italia  o autorizzati a soggiornarvi,
dovranno produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato:
      a) le  dichiarazioni sostitutive di cui al precedente, comma 1,
lettere  a)  e  b),  qualora  ricorrano  i  presupposti  previsti dal
precedente  art. 4.  Il  possesso  dei requisiti non ricompresi nelle
sopra  indicate  dichiarazioni  dovra'  essere dimostrato mediante la
presentazione di idonea certificazione;
      b) il certificato di cui alla lettera c) del suddetto, comma 1.
Tale  documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto
alla  data  di  effettiva  assunzione in servizio ovvero alla data di
ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.
    3.  Al  di  fuori  dei  casi  di  cui  al  precedente, comma 2, i
cittadini  non  appartenenti all'Unione devono presentare nel termine
di trenta giorni sopracitato i seguenti documenti:
      a) certificato di nascita;
      b) certificato attestante la cittadinanza;
      c) certificato attestante il godimento dei diritti politici con
l'indicazione  che  tale  requisito  era posseduto anche alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande;
      d)   certificato   equipollente  al  certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino;
      e)   certificato   in   bollo   attestante  l'idoneita'  fisica
all'impiego di cui al comma 1, lettera c) sopra indicato.
    4.  I  documenti  di  cui al precedente, comma 3, lettere b), c),
d), e)  devono  essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla
data  di  effettiva  assunzione  in  servizio  ovvero  alla  data  di
ricezione dell'invito a presentare i documenti stessi.
    5.  Qualora  gli  stati,  le  qualita'  personali e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
    6.  I  certificati  rilasciati  dalle  competenti autorita' dello
Stato  di  cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso.  Le  firme  sugli stessi
debbono   essere  legalizzate  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari italiane all'estero.
    7.  Agli  atti  e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua  straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione, in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
    8.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    9.  Il  lavoratore  assunto  sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.